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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21040/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un curatore fallimentare aveva promosso opposizione alla stima dell'indennità dovuta per l'occupazione d'urgenza di un'area destinata alla realizzazione di un raccordo autostradale, occupazione protrattasi senza successivo decreto di esproprio. La Corte d'appello aveva condannato la società concessionaria autostradale e il Ministero al pagamento dell'indennità, ritenendo la prima ancora investita della qualità di beneficiaria e promotrice dell'espropriazione e il secondo corresponsabile quale beneficiario finale dell'opera pubblica. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della disciplina espropriativa, sostenendo che la legittimazione passiva andasse verificata al momento della liquidazione e del versamento dell'indennità e che, dopo la modifica dei rapporti concessori, essa non fosse più tenuta al pagamento; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c., deducendo che la Corte d'appello avesse male interpretato gli atti negoziali del 2012, dai quali emergeva solo una gestione quale mandataria senza rappresentanza, con mera detenzione del bene e senza obbligo indennitario; (3) e (4) violazione delle norme sulla solidarietà e sul procedimento, lamentando che la domanda di manleva contro il Ministero fosse stata dichiarata inammissibile nonostante fosse connessa alla medesima obbligazione indennitaria e che il giudizio dovesse comprendere anche la regolazione interna degli oneri tra i soggetti coinvolti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che nei procedimenti espropriativi con pluralità di soggetti occorre accertare in concreto chi abbia effettivamente titolarità ed esercizio dei poteri espropriativi, e che la Corte territoriale aveva correttamente individuato la società concessionaria come beneficiaria/promotrice dell'espropriazione sulla base degli atti richiamati nel decreto di occupazione, escludendo che gli atti successivi avessero mutato tale assetto; ha inoltre osservato che le censure del ricorso miravano in realtà a una rivalutazione del merito e dell'interpretazione degli atti, non consentita in cassazione se non nei limiti della violazione delle regole ermeneutiche o di vizi motivazionali specifici. Ha ritenuto infondati anche il terzo e il quarto motivo, rilevando che la domanda di manleva nei rapporti interni tra concessionaria e Ministero è estranea all'oggetto dell'opposizione alla stima, la quale è circoscritta alla determinazione dell'indennità dovuta all'espropriato e alle accessorie; tale domanda, riconducibile alla garanzia impropria, deve essere proposta davanti al giudice ordinario competente e non può essere introdotta nel giudizio in unico grado dinanzi alla Corte d'appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti.

Norme richiamate

  • artt. 5, 6, 22-bis, 49, 50 e 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la legittimazione passiva e l'individuazione del soggetto tenuto all'indennità; la Corte li interpreta nel senso che, nei procedimenti espropriativi pluripartecipati, conta la concreta titolarità ed esercizio dei poteri espropriativi e la posizione di beneficiario dell'espropriazione.

  • art. 3, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    Definisce autorità espropriante come l'autorità titolare del potere di espropriare e che cura il procedimento, ovvero il concessionario cui tale potere sia attribuito da una norma; definisce beneficiario dell'espropriazione come il soggetto pubblico o privato in favore del quale è emesso il decreto di esproprio.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla percezione del contenuto degli atti non era fondata, poiché la decisione impugnata non si basava su una falsa rappresentazione del documento ma su una valutazione logico-giuridica della dichiarazione negoziale.

  • artt. 1298 e 1299 c.c.

    Richiamati per sostenere la solidarietà e i rapporti interni tra coobbligati; la Corte esclude che l'esistenza di una solidarietà verso l'espropriato renda ammissibile, nel giudizio di opposizione alla stima, la domanda di regresso/manleva tra i convenuti.

  • artt. 100 e 112 c.p.c.

    Richiamati per contestare l'inammissibilità della domanda di manleva; la Corte conferma che tale domanda è estranea al thema decidendum dell'opposizione alla stima.

  • art. 19 L. 22 ottobre 1971, n. 865

    È richiamato per delimitare la competenza della Corte d'appello in unico grado alla sola determinazione dell'indennità e delle domande accessorie.

  • art. 29, comma 2, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Conferma che la competenza funzionale della Corte d'appello nell'opposizione alla stima riguarda la determinazione dell'indennità e gli accessori, non le controversie interne di regresso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti oggi consentiti; non è ammesso chiedere una rivisitazione del merito o dell'interpretazione degli atti.

  • art. 13

    Richiamato solo in chiusura, senza contenuto sufficiente nel testo fornito per desumerne la specifica applicazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie espropriative con pluralità di soggetti, la legittimazione passiva all'indennità va individuata in concreto, verificando chi abbia effettivamente esercitato i poteri espropriativi e chi sia il beneficiario dell'espropriazione, non essendo sufficiente il solo assetto interno dei rapporti tra concedente e concessionario.
  • L'attribuzione al concessionario dell'obbligo indennitario nei confronti dell'espropriato richiede un conferimento esterno, fondato su norma di legge o su provvedimento amministrativo, che lo presenti come titolare dei poteri espropriativi e degli oneri verso i terzi.
  • In sede di legittimità, l'interpretazione degli atti negoziali compiuta dal giudice di merito è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente incongrua; non è consentito sostituire la propria lettura del documento a quella accolta in sentenza.
  • Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione o occupazione, la domanda di manleva o di regresso tra i soggetti convenuti è inammissibile quando introduca questioni di garanzia impropria estranee alla determinazione dell'indennità dovuta al proprietario espropriato.
  • La solidarietà verso l'espropriato nell'obbligazione indennitaria non implica identità del titolo nei rapporti interni: il regresso tra coobbligati dipende dalla convenzione o dal diverso rapporto che disciplina la ripartizione finale degli oneri economici.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataCompetenzaImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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