Cassazione Civile, Ordinanza n. 28716/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
L'ente previdenziale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 22.189 nei confronti della società committente, chiedendo i contributi previdenziali dovuti in relazione a un appalto e al mancato pagamento da parte della ditta appaltatrice. Il tribunale aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile la decadenza biennale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 29, comma 2, sostenendo che la decadenza biennale riguarda solo l'azione del lavoratore e non la pretesa contributiva dell'ente, soggetta soltanto a prescrizione quinquennale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 29, comma 2, e degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c., assumendo che la decadenza potesse essere interrotta anche da un atto stragiudiziale, quale il verbale ispettivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio affermato, esamini le questioni rimaste assorbite e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito di secondo grado, che aveva applicato la decadenza biennale anche alla pretesa contributiva dell'ente, è stata quindi annullata.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 35/2012
La decadenza biennale prevista dalla norma si applica soltanto all'azione del lavoratore e non anche alla pretesa dell'ente previdenziale, che resta soggetta al solo termine di prescrizione.
d.l. n. 5/2012
È richiamato solo per precisare che le modifiche introdotte non erano applicabili ratione temporis al caso deciso.
l. n. 35/2012
È richiamata solo per indicare la conversione del d.l. n. 5/2012 e delimitare il regime normativo applicabile.
art. 2964 c.c.
È richiamato nel secondo motivo come norma in tema di decadenza, ma il motivo è stato assorbito.
art. 2966 c.c.
È richiamato nel secondo motivo come norma in tema di decadenza, ma il motivo è stato assorbito.
art. 2967 c.c.
È richiamato nel secondo motivo come norma in tema di decadenza, ma il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Nel regime previgente dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, il termine biennale di decadenza opera nei confronti del lavoratore, non dell'ente previdenziale che agisce per il recupero dei contributi.
- L'obbligazione contributiva è autonoma rispetto a quella retributiva, fa capo all'ente previdenziale ed è indisponibile; pertanto, la sua tutela non può essere compressa dalla decadenza prevista per la diversa pretesa del lavoratore.
- Se una sentenza di merito applica alla pretesa contributiva dell'ente una decadenza non prevista per tale soggetto, la decisione è censurabile per falsa applicazione di legge e va cassata con rinvio.
- Quando un motivo di ricorso è accolto perché risolutivo, le ulteriori censure restano assorbite e non devono essere esaminate nel merito.
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