Circolare numero 11 del 1-2-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2006 le aliquote contributive e di computo della Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995. Indica le aliquote per lavoratori autonomi, collaboratori, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori autonomi occasionali e associati in partecipazione, distinguendo tra soggetti senza altra tutela previdenziale, pensionati e iscritti ad altre gestioni. Vengono inoltre confermati il massimale di reddito, il minimale utile ai fini dell’accredito contributivo e la ripartizione dell’onere contributivo tra le parti dei rapporti. In allegato è riportata la tabella delle aliquote di computo dal 1996 al 2006.
Gestione Separata INPS: aliquote contributive e di computo per il 2006
Gestione Separata INPS: aliquote contributive e di computo per il 2006
La circolare aggiorna, per l’anno 2006, il regime contributivo della Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il documento definisce le aliquote applicabili ai diversi soggetti iscritti, i limiti di reddito rilevanti, la ripartizione degli oneri contributivi e le aliquote di computo da utilizzare ai fini pensionistici.
Quadro generale e finalità
L’intervento ha lo scopo di rendere note le aliquote in vigore dal 1° gennaio 2006 per gli iscritti alla Gestione separata, distinguendo tra:
- lavoratori autonomi, collaboratori, incaricati alle vendite a domicilio e lavoratori autonomi occasionali;
- associati in partecipazione;
- soggetti pensionati o già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
La circolare richiama inoltre il quadro normativo che ha progressivamente modificato il sistema di contribuzione e di computo delle prestazioni pensionistiche.
Aliquote contributive per soggetti privi di altra tutela previdenziale
Per gli iscritti alla Gestione separata che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota IVS per il 2006 è fissata:
- al 17,70% entro il reddito di 39.297,00 euro;
- al 18,70% sulla quota di reddito eccedente tale limite.
A tali aliquote si aggiunge la contribuzione dello 0,50% destinata alla tutela della maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e della malattia in caso di ricovero ospedaliero. Ne deriva che l’aliquota complessiva è:
- 18,20% fino a 39.297,00 euro;
- 19,20% oltre 39.297,00 euro.
Aliquote per pensionati e iscritti ad altre forme previdenziali
La disciplina previgente continua ad applicarsi ai soggetti già coperti da altre tutele previdenziali. In particolare:
- per i titolari di pensione diretta l’aliquota è pari al 15%;
- per gli altri pensionati e per i titolari di ulteriori rapporti assicurativi l’aliquota è pari al 10%.
Tali aliquote si applicano ai redditi dei collaboratori coordinati e continuativi, degli incaricati alle vendite a domicilio, dei professionisti senza cassa e dei lavoratori autonomi occasionali, fino al massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, pari per il 2006 a 85.478,00 euro.
Ripartizione dell’onere contributivo e rivalsa
Resta invariata la ripartizione dell’onere contributivo tra le parti del rapporto. Per i collaboratori, il carico contributivo è ripartito:
- 1/3 a carico del collaboratore;
- 2/3 a carico del committente.
Per i lavoratori autonomi di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, iscritti alla Gestione separata, continua ad applicarsi la rivalsa del 4% prevista dall’art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Minimale di reddito per l’accredito dei contributi
Ai soli fini dell’accredito dei contributi mensili, il minimale di reddito da assumere per il 2006 è pari a 13.345,00 euro.
Associati in partecipazione
Per gli associati in partecipazione confluiti nella Gestione separata ai sensi dell’art. 1, comma 157, della legge n. 311/2004, la circolare stabilisce che dal 1° gennaio 2006 si applicano le seguenti aliquote:
- 17,70% sui compensi fino a 39.297,00 euro;
- 18,70% sui compensi eccedenti tale limite.
La regola vale per tutti i rapporti di associazione in partecipazione con conferimento di prestazioni lavorative, anche se il soggetto è pensionato o iscritto ad altre gestioni previdenziali. Il contributo è dovuto fino al massimale di 85.478,00 euro.
Per gli associati privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e non titolari di trattamento pensionistico, è dovuto anche il contributo dello 0,50% per maternità, assegno per il nucleo familiare e malattia in caso di ricovero ospedaliero. In tal caso l’aliquota complessiva è:
- 18,20% fino a 39.297,00 euro;
- 19,20% oltre 39.297,00 euro.
La ripartizione dell’onere è fissata dall’art. 43 della legge n. 326/2003 nella misura del:
- 55% a carico dell’associante;
- 45% a carico dell’associato.
Aliquote di computo per le prestazioni pensionistiche
La circolare aggiorna anche le aliquote di computo per il 2006, ricordando l’evoluzione normativa che ha inciso sul calcolo delle prestazioni pensionistiche. In particolare, vengono richiamati:
- l’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, che prevede un aumento dell’aliquota di computo rispetto a quella di finanziamento;
- l’art. 51, comma 1, della legge n. 488/1999, che ha portato la maggiorazione a due punti percentuali entro il limite di un’aliquota complessiva del 20%;
- l’art. 45 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, che ha equiparato l’aliquota pensionistica degli iscritti alla Gestione separata non assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti;
- l’art. 43, comma 7, del medesimo decreto, come modificato dalla legge n. 311/2004, che ha ricondotto gli associati in partecipazione nella Gestione separata, applicando anche a loro le medesime aliquote di computo previste per gli iscritti non coperti da altre gestioni obbligatorie.
La tabella allegata riporta le aliquote di computo per gli anni dal 1996 al 2006, distinte per:
- soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica;
- titolari di pensione diretta;
- titolari di altra prestazione pensionistica o iscritti ad altra gestione;
- associati in partecipazione.
Allegato tabellare
L’allegato riepiloga le aliquote contributive e di computo per il 2006, con distinzione tra categorie di iscritti, fasce di reddito e componenti del contributo (IVS, malattia, maternità, A.N.F.). Il prospetto consente di individuare con immediatezza le percentuali applicabili e i relativi massimali e soglie di reddito per ciascuna categoria interessata.
Punti principali
Aliquote contributive 2006 per soggetti senza altra tutela previdenziale
Per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale, l’aliquota IVS per il 2006 è pari al 17,70% fino al limite di reddito di 39.297,00 euro e al 18,70% sulla quota eccedente. Poiché è dovuto anche lo 0,50% per maternità, assegno per il nucleo familiare e malattia in caso di ricovero ospedaliero, l’aliquota complessiva sale al 18,20% e al 19,20% oltre il predetto limite.
Aliquote per pensionati e soggetti già coperti da altra forma previdenziale
Resta ferma la disciplina previgente: per i titolari di pensione diretta l’aliquota è del 15%; per gli altri pensionati e per i titolari di ulteriori rapporti assicurativi l’aliquota è del 10%. Tali percentuali si applicano ai redditi dei collaboratori coordinati e continuativi, degli incaricati alle vendite a domicilio, dei professionisti senza cassa e dei lavoratori autonomi occasionali, fino al massimale di reddito previsto dalla legge n. 335/1995, fissato per il 2006 in 85.478,00 euro.
Ripartizione dell’onere contributivo e rivalsa
Per collaboratori e committenti non cambia la ripartizione dell’onere contributivo, che rimane pari a 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente. Per i lavoratori autonomi ex art. 53, comma 1, TUIR iscritti alla Gestione separata continua inoltre ad applicarsi la rivalsa del 4%, prevista dall’art. 1, comma 212, della legge n. 662/1996.
Minimale di reddito per l’accredito dei contributi
Ai soli fini dell’accredito dei contributi mensili, il minimale di reddito da considerare per il 2006 è pari a 13.345,00 euro.
Associati in partecipazione
Per gli associati in partecipazione confluiti nella Gestione separata, l’aliquota contributiva 2006 è del 17,70% fino a 39.297,00 euro e del 18,70% oltre tale soglia. La regola vale per tutti i rapporti di associazione in partecipazione con conferimento di prestazioni lavorative, anche quando l’associato sia pensionato o iscritto ad altre gestioni. Il contributo è dovuto entro il massimale di 85.478,00 euro. Per i soggetti privi di altra tutela obbligatoria e non titolari di pensione è dovuto anche lo 0,50% per maternità, assegno per il nucleo familiare e malattia; in tal caso l’aliquota complessiva diventa 18,20% e 19,20% oltre 39.297,00 euro. La ripartizione dell’onere è 55% a carico dell’associante e 45% a carico dell’associato.
Aliquote di computo e quadro normativo
La circolare aggiorna le aliquote di computo per il 2006 richiamando le norme che ne hanno determinato l’evoluzione: l’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, l’art. 51, comma 1, della legge n. 488/1999, l’art. 45 del D.L. n. 269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003 e l’art. 43, comma 7, del medesimo decreto, come modificato dalla legge n. 311/2004. È precisato che agli associati in partecipazione si applicano le stesse aliquote di computo previste per gli iscritti non assicurati ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie.
Tabella delle aliquote di computo 1996-2006
In allegato è riportata la tabella delle aliquote di computo per gli anni dal 1996 al 2006, da utilizzare per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche. La tabella distingue tra soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica, titolari di pensione diretta, titolari di altra prestazione pensionistica o iscritti ad altra gestione e associati in partecipazione, con progressiva evoluzione delle percentuali fino al 2006.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 31 gen 2006Circolare numero 03 del 31-01-2006 enpals
- Circolare · 2 feb 2006Circolare numero 13 del 2-2-2006
- Circolare · 2 feb 2006Circolare numero 12 del 2-2-2006
- Circolare · 30 gen 2006Circolare numero 10 del 30-1-2006
- Circolare · 27 gen 2006Circolare numero 8 del 27-1-2006
- Circolare · 27 gen 2006Circolare numero 9 del 27-1-2006
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →