Sentenza n. 5340/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'atto dispositivo n. 88 dell'1/4/2025; - dell'atto prot. n. 13700 del 16/4/2025; - dell'atto prot. n. 20071 del 10/06/2025; - dell'atto prot. n. 20975 del 17/06/2025; - dell'atto prot. n. 21365 del 20/06/2025; - dell'atto prot. n. 23294 dell'8/7/2025; - dell'atto prot. n. 23567 del 10/07/2025; - di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19.12.2025: - dell’atto dispositivo dell’Aereo Club d’Italia n. 400 del 18/11/2025; - dell’atto dell’Aereo Club d’Italia prot. n. 36568 del 21/11/2025; - della lettera dell’Aereo Club d’Italia 20-10-2025; - dell’atto dispositivo dell’Aereo Club d’Italia n. 369 del 23/10/2025; - del verbale della visita ispettiva del 28-10-2025; - della relazione ispettiva 11-11-2025; - di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti dell'Aero Club d'Italia di sospensione delle procedure relative agli elicotteri derivati dal modello Robinson R22, sospensione del certificato di identificazione e successiva cancellazione dell'elicottero dal Registro VDS, nonché gli atti ispettivi e presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ente di vigilanza aeronautica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti con cui l'Aero Club d'Italia aveva dapprima sospeso le procedure di identificazione, passaggio di proprietà, modifica e rilascio o rinnovo della qualifica di "avanzato" per gli aeromobili ad ala rotante derivati dal modello Robinson R22 o che utilizzassero componenti di tale modello, poi sospeso il certificato di identificazione dell'elicottero di proprietà del ricorrente e, infine, cancellato l'aeromobile dal Registro VDS all'esito di verifiche ispettive. Il primo motivo denunciava l'insussistenza di un potere regolamentare dell'Aero Club d'Italia, sostenendo che l'atto dispositivo n. 88/2025 avesse introdotto una disciplina generale e astratta in assenza di base legislativa. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 7 del d.P.R. n. 133/2010, del principio di legalità e dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, assumendo che l'ente avesse illegittimamente rimesso in discussione, a distanza di anni, il certificato di identificazione del 2018 senza rispettare i presupposti e il termine dell'autotutela. In via subordinata, il terzo motivo deduceva l'incompetenza del Direttore generale dell'Aero Club d'Italia. Il quarto motivo censurava la contraddittorietà, illogicità e sproporzione dell'atto dispositivo, la sua applicazione indiscriminata agli elicotteri derivati dal modello Robinson R22, il difetto di base normativa della nozione di derivazione e l'illegittimità dell'applicazione del regolamento UE n. 1139/2018 e del d.m. n. 503/2021. Il quinto motivo contestava la sospensione del certificato sulla base di fotografie scattate dalla Guardia di finanza, senza preavviso e senza un'ispezione tecnica dell'Aero Club d'Italia, sostenendo che i galleggianti fossero stati temporaneamente smontati per manutenzione e denunciando violazione della partecipazione procedimentale, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. Con i motivi aggiunti il ricorrente contestava inoltre la cancellazione dal Registro, deducendo che le circostanze valorizzate dall'ente riguardassero presunti vizi originari e non sopravvenute modificazioni, l'erroneità della pesatura dell'elicottero, l'assenza di prova della sua non conformità, il difetto di motivazione circa la qualificazione del mezzo come prodotto industriale, l'incompetenza degli ispettori esterni e l'illegittimità della loro nomina, nonché la violazione del contraddittorio per la mancata preventiva comunicazione della relazione ispettiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, condannando il ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori. Il Collegio ha esaminato con priorità le censure di incompetenza, ritenendo che tale vizio, ove fondato, imponesse di arrestarsi prima delle altre questioni, ma le ha respinte congiuntamente al motivo relativo al preteso esercizio di un potere regolamentare. L'atto dispositivo n. 88/2025 è stato qualificato come atto plurimo di natura provvedimentale e cautelare, non come atto normativo: esso non introduce precetti generali e astratti, ma sospende interinalmente una pluralità di procedimenti omogenei in funzione della sicurezza della navigazione aerea. Il Direttore generale era competente ad adottarlo ai sensi dell'art. 32, comma 6, lett. c), del d.P.R. n. 53/2013. Il TAR ha riconosciuto all'Aero Club d'Italia, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.P.R. n. 133/2010, un potere permanente di verifica della conformità tra le dichiarazioni rese per l'identificazione e le caratteristiche oggettive dell'apparecchio, esercitabile in qualsiasi momento e funzionale anche alle decisioni sulla permanenza dell'iscrizione nel Registro. Tale potere non è stato ricondotto all'autotutela decisoria; pertanto, non si applicavano il termine e gli ulteriori presupposti dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990. La sospensione cautelare è stata ritenuta coerente con la necessità di approfondire, tramite l'Avvocatura dello Stato ed ENAC, la posizione degli aeromobili interessati, anche perché gli accertamenti preliminari evidenziavano l'impiego di parti precedentemente certificate e possibili false dichiarazioni. L'ambito riferito agli aeromobili derivati dal modello Robinson R22 non è stato ritenuto generico, poiché giustificato dai casi problematici emersi e compatibile con la natura cautelare dell'atto. La questione dell'applicabilità del regolamento UE n. 1139/2018 è stata ritenuta non decisiva, essendo risultato dagli atti che l'elicottero non possedeva sin dall'origine i requisiti per l'iscrizione nel Registro. La visita ispettiva aveva accertato la presenza delle componenti dichiarate rimosse per ridurre il peso e aveva rilevato un peso di 399,60 kg, sostanzialmente coincidente con il peso a vuoto del Robinson R22 standard indicato nella relazione tecnica originaria. Il TAR ha considerato logica la deduzione dell'Aero Club d'Italia secondo cui l'asserito alleggerimento e la successiva reinstallazione di numerose componenti originarie erano inverosimili e diretti a mascherare l'originaria insussistenza dei requisiti, anche in relazione ai limiti introdotti dal d.m. n. 503/2021. La difformità tra quanto dichiarato e la consistenza effettiva dell'apparecchio costituiva quindi ragione autonoma e sufficiente per i controlli, la sospensione e la cancellazione. Le contestazioni sulla pesatura sono state giudicate generiche e non idonee a superare la corrispondenza del peso rilevato con quello a vuoto del modello Robinson R22; sono stati ritenuti inconferenti gli argomenti relativi a un minimo quantitativo di carburante o al peso minimo dei passeggeri, poiché il limite di MTOW è un limite massimo. La cancellazione dal Registro è stata ritenuta implicita nelle attribuzioni dell'Aero Club d'Italia quale ente che lo tiene e coerente con gli effetti delle false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000. Il TAR ha inoltre rilevato che vi era stata una sequenza procedimentale, con sospensione iniziale, ispezione e successiva cancellazione una volta accertata la non corrispondenza tra dichiarazioni e stato dell'elicottero. È stata respinta la censura relativa alla nomina degli ispettori, poiché il d.m. n. 503/2021 consente all'Aero Club d'Italia di avvalersi di professionisti e ditte esterne. È stata infine respinta la censura partecipativa: il procedimento si era protratto per diversi mesi, il verbale era stato consegnato al ricorrente e questi aveva avuto la possibilità di presentare osservazioni; non era necessario un ulteriore preavviso sulle determinazioni definitive, essendo il preavviso previsto dalla legge per i procedimenti a istanza di parte.
Norme richiamate
art. 7, comma 4, d.P.R. 133/2010
L'Aero Club d'Italia, accertata la regolarità della documentazione di cui al comma 3, rilascia un certificato di identificazione e una targa metallica. L'Aero Club d'Italia può accertare, in qualsiasi momento, la conformità tra la dichiarazione del proprietario dell'apparecchio e le caratteristiche oggettive dello stesso, anche avvalendosi delle strutture di altri soggetti pubblici.
La disposizione attribuisce all'Aero Club d'Italia un potere permanente di vigilanza e verifica della conformità tra le dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione e le caratteristiche oggettive dell'aeromobile, funzionale anche alle decisioni sulla permanenza dell'iscrizione nel Registro.
art. 7, comma 12, d.P.R. 133/2010
È stato invocato dal ricorrente con riguardo alle sopravvenute modificazioni dell'apparecchio; il TAR ha ritenuto che la fattispecie riguardasse invece la falsità delle dichiarazioni e l'originaria insussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
art. 8, comma 2, lett. b1), d.P.R. 133/2010
Prevede la documentazione tecnica relativa agli apparecchi qualificati come avanzati; la disposizione è stata richiamata nel quadro delle contestazioni del ricorrente sulla competenza tecnica dell'Aero Club d'Italia.
art. 32, comma 6, lett. c), d.P.R. 53/2013
adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi
Attribuisce al Direttore generale dell'Aero Club d'Italia la competenza ad adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi, compreso l'atto dispositivo cautelare oggetto di giudizio.
art. 21-nonies l. 241/1990
Non è stato ritenuto applicabile, poiché il potere di verifica esercitato dall'Aero Club d'Italia è stato qualificato come potere permanente di vigilanza e non come annullamento d'ufficio in autotutela.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La falsità delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione giustifica, secondo il TAR, la cancellazione dal Registro quale conseguenza dell'accertata insussistenza dei requisiti dichiarati.
art. 76 d.P.R. 445/2000
È richiamato insieme all'art. 75 quale disciplina coerente con le conseguenze delle dichiarazioni non veritiere rese ai fini dell'identificazione dell'aeromobile.
art. 32, comma 6, lett. c), d.P.R. 53/2013
La competenza del Direttore generale è stata ritenuta sufficiente per l'adozione dell'atto dispositivo n. 88/2025, qualificato come provvedimento plurimo e cautelare.
art. 10 l. 241/1990
La censura fondata sulla mancata comunicazione della relazione ispettiva è stata respinta, poiché il ricorrente aveva conosciuto gli atti propedeutici e aveva potuto presentare osservazioni.
art. 7 l. 241/1990
Il TAR ha escluso la rilevanza della mancata partecipazione al sopralluogo, ritenendo che il contributo partecipativo ipotizzato non avrebbe modificato il quadro istruttorio e che la sospensione cautelare potesse fondarsi su elementi indiziari.
art. 2, comma 3, lett. d), regolamento (UE) 2018/1139
Il presente regolamento non si applica: […] d) alla progettazione, alla produzione, alla manutenzione e all'esercizio degli aeromobili il cui esercizio comporta un rischio basso per la sicurezza aerea, di cui all'allegato I, né al personale e alle organizzazioni coinvolte, a meno che l'aeromobile non sia dotato, o non sia stato considerato dotato, di un certificato a norma del regolamento (CE) n. 216/2008.
La questione dell'applicabilità della disposizione è stata ritenuta non decisiva, poiché l'elicottero risultava comunque privo sin dall'origine dei requisiti per l'iscrizione nel Registro e dagli atti risultava già oggetto di certificazione ai sensi della disciplina europea richiamata.
d.m. 10 dicembre 2021, n. 503
La novella sui limiti di peso non è stata ritenuta applicabile all'elicottero già oggetto di certificazione secondo la disciplina europea; il decreto consente inoltre all'Aero Club d'Italia di avvalersi di professionisti e soggetti esterni per le verifiche.
art. 32, comma 6, lett. c), d.P.R. 18 marzo 2013, n. 53
È la base della competenza del Direttore generale ad adottare gli atti e provvedimenti amministrativi dell'ente.
Massime di principio
- L'atto amministrativo che sospende cautelarmente una pluralità di procedimenti omogenei, senza introdurre nuovi precetti generali e astratti, è un atto plurimo e provvedimentale, non un atto normativo; la sua adozione non richiede il potere regolamentare proprio delle fonti secondarie.
- Il potere attribuito a un ente pubblico di verificare in qualsiasi momento la conformità tra le dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione in un registro e le caratteristiche oggettive del bene è un potere permanente di vigilanza, funzionale anche alle decisioni sulla permanenza dell'iscrizione, e non costituisce esercizio di autotutela decisoria soggetto ai presupposti e ai termini dell'annullamento d'ufficio.
- La falsità delle dichiarazioni rese per ottenere l'iscrizione in un registro pubblico e l'accertata difformità tra il dichiarato e lo stato reale del bene legittimano la cancellazione dal registro, quale conseguenza dell'originaria insussistenza dei requisiti, anche quando l'atto di iscrizione sia risalente nel tempo.
- Un provvedimento cautelare volto a tutelare la sicurezza pubblica o la sicurezza della navigazione può fondarsi su un quadro istruttorio indiziario e riferirsi a una categoria omogenea di beni, purché l'ambito di applicazione sia collegato alle emergenze istruttorie; l'approfondimento delle peculiarità dei singoli casi può essere demandato alla fase successiva e ai provvedimenti definitivi.
- Quando la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto apportare elementi idonei a modificare il quadro istruttorio e l'interessato ha comunque avuto conoscenza degli atti essenziali e possibilità di presentare osservazioni, la mancata partecipazione a una specifica attività ispettiva o la mancata comunicazione preventiva di ulteriori determinazioni non comporta l'illegittimità del provvedimento conclusivo.
- L'amministrazione titolare della funzione di vigilanza può avvalersi di professionisti o soggetti esterni per le verifiche tecniche quando la disciplina di settore lo consente; la mancata iscrizione definitiva dei professionisti in un albo interno non incide sulla validità dell'attività ispettiva se la legge o il regolamento ammettono il ricorso a incaricati esterni.
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