Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1509/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La ricorrente, con nota del 28 luglio 2026, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Il TAR ha ritenuto la rinuncia conforme alle prescrizioni dell’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. e, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio con sentenza in forma semplificata. Le spese di lite sono state compensate.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota prefettizia che dichiarava l’inefficacia del contratto di concessione per il servizio di distribuzione automatica, successiva nota di riscontro e dispositivo della Corte dei conti regionale di controllo

Esito

ESTINZIONE

La controversia

L’impresa concessionaria ha impugnato la nota della Prefettura di Crotone del 28 aprile 2026, con cui era stata dichiarata l’inefficacia del contratto di concessione per il servizio di distribuzione automatica, nonché la successiva nota prefettizia di riscontro e il dispositivo della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Calabria. È stata inoltre proposta domanda di accertamento e condanna al risarcimento per equivalente, subordinata all’impossibilità di ottenere il risarcimento in forma specifica. Dal testo della sentenza non risultano esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché la ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.

    le modalità di tale rinuncia sono conformi alle prescrizioni di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, se conforme alle modalità previste dalla norma, determina l’estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso conforme alle prescrizioni dell’art. 84 c.p.a. legittima il giudice amministrativo a dichiarare l’estinzione del giudizio.
  • Quando ricorrono i presupposti per la decisione semplificata e la parte rinuncia al ricorso, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata previo avviso alle parti.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese di lite possono essere compensate quando il giudice lo ritenga equo.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.