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Sentenza

Sentenza n. 535/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento del decreto del -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS- (notificato il 11/03/2025), a mezzo del quale la Questura di Torino ha respinto l’istanza ex art. 32 d.lgs. 286/1998 presentata da -ricorrente- in data -OMISSIS-, avente ad oggetto la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

Giustizia amministrativa202501098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Torino deducendo, in primo luogo, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, per non avere l’Amministrazione valutato la documentazione relativa alla prosecuzione dell’affidamento ai Servizi sociali, al percorso di integrazione e all’attività lavorativa, né acquisito d’ufficio documenti reperibili presso uffici pubblici. In secondo luogo, ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative, sostenendo che il preavviso di rigetto non avrebbe indicato adeguatamente le lacune documentali da colmare e non avrebbe consentito un effettivo contraddittorio. In terzo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, per avere l’Amministrazione escluso apoditticamente la possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno. Il diniego era motivato dall’assenza di prova della prosecuzione dell’affidamento ai Servizi sociali e dell’instaurazione di un rapporto di lavoro. Il Ministero non ha depositato gli atti dell’istruttoria amministrativa, incluso il preavviso di rigetto. In giudizio, il ricorrente ha documentato un provvedimento del Tribunale per i Minorenni che disponeva la prosecuzione dell’affidamento fino al compimento del ventunesimo anno e un’attività lavorativa continuativa, con redditi percepiti dal 2021 alle prime mensilità del 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che l’Amministrazione aveva travisato il quadro fattuale, poiché dagli atti emergevano sia la prosecuzione dell’affidamento ai Servizi sociali sia un percorso lavorativo continuativo e una capacità reddituale significativa. Il mancato deposito da parte del Ministero degli atti dell’istruttoria ha inoltre impedito di verificare quali documenti fossero stati richiesti con il preavviso di rigetto e su quali elementi fosse stata fondata la decisione. Il giudice ha precisato che la mancata prova della proroga dell’affidamento non impedisce di per sé il rilascio del titolo, dovendo l’Amministrazione acquisire il parere dell’autorità competente previsto dall’art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998; l’assenza del parere non è imputabile all’interessato né può costituire da sola ragione ostativa. Ha inoltre ritenuto utilizzabile, ai fini della decisione e della riedizione del potere, la documentazione lavorativa e socio-assistenziale prodotta in giudizio, anche se eventualmente non acquisita nel procedimento, in quanto idonea a dimostrare sopravvenienze favorevoli e la fondatezza della pretesa sostanziale. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti. L’Amministrazione dovrà riesaminare l’istanza tenendo conto del giudicato conformativo, degli elementi di integrazione socio-lavorativa e dei relativi oneri istruttori e decisori. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998

    La mancata prova della prosecuzione dell’affidamento non impedisce automaticamente il rilascio del titolo; l’Amministrazione deve acquisire il parere dell’autorità competente, la cui assenza non è imputabile al richiedente e non può costituire da sola motivo ostativo.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata dedotta dal ricorrente in relazione all’obbligo di valutare la possibilità di rilascio di un diverso titolo di soggiorno; il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata nel provvedimento impugnato con riferimento alla possibilità di rilascio di un diverso titolo di soggiorno; il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale e il preavviso di rigetto rilevano nel procedimento, ma il relativo motivo è stato assorbito dopo l’accoglimento della censura sostanziale.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Il mancato deposito da parte dell’Amministrazione degli atti del procedimento, incluso il preavviso di rigetto, ha impedito di verificare l’istruttoria svolta e le integrazioni documentali richieste.

  • art. 13, comma 2, l. 47/2017

    La prosecuzione dell’affidamento ai Servizi sociali fino al compimento del ventunesimo anno costituiva uno degli elementi rilevanti per valutare il percorso di integrazione del richiedente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno per minore età, l’Amministrazione non può fondare il diniego sul mero rilievo formale della mancata produzione della prova della prosecuzione dell’affidamento, dovendo acquisire il parere dell’autorità competente previsto dall’art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998 quando necessario.
  • La valutazione della domanda di conversione deve considerare concretamente gli indici di integrazione socio-lavorativa dello straniero, inclusi la continuità dell’attività lavorativa e la capacità reddituale, senza travisare gli elementi documentali disponibili.
  • La documentazione prodotta in giudizio può essere valorizzata dal giudice e dall’Amministrazione in sede di riedizione del potere per verificare la fondatezza sostanziale della pretesa e le sopravvenienze favorevoli, anche se la sua eventuale mancata acquisizione nel procedimento può incidere sulla valutazione della legittimità originaria dell’atto.
  • Quando l’Amministrazione non deposita gli atti dell’istruttoria ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., il giudice può rilevare l’impossibilità di verificare il contenuto del preavviso di rigetto, le richieste istruttorie formulate e gli elementi posti a fondamento del provvedimento.
  • L’annullamento del diniego per travisamento dei fatti impone la riedizione del potere, lasciando impregiudicata la decisione finale, ma vincolando l’Amministrazione a svolgere gli accertamenti e le valutazioni coerenti con gli elementi di integrazione socio-lavorativa emersi in giudizio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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