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Sentenza

Sentenza del 16/02/2018 n. 3796 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per revocazione l'ordinanza n. 20071/2012, sostenendo che la Corte di cassazione avesse erroneamente ritenuto definitiva la sentenza di revocazione favorevole al contribuente e, su tale presupposto, avesse dichiarato cessata la materia del contendere, benché fosse ancora pendente un ricorso per cassazione contro quella sentenza. Nel giudizio rescissorio, G.G. ha contestato la decisione della CTR che aveva negato il credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate, sostenendo sia la novità, in appello, della contestazione relativa alla mancata entrata in funzione dei beni, sia l'erronea interpretazione dei requisiti temporali e della disponibilità degli immobili oggetto degli investimenti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione dell'Agenzia delle entrate e ha revocato l'ordinanza n. 20071/2012, poiché la sentenza di merito favorevole a G.G. non era ancora passata in giudicato. Esaminando il ricorso del contribuente, la Corte ha invece accolto i primi due profili rilevanti: ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui la questione dell'entrata in funzione dei beni non era nuova, perché già presente nel processo verbale di constatazione, ma ha stabilito che il termine per l'entrata in funzione decorre, per i lavori, anche dall'ultimazione degli stessi e non soltanto dall'acquisizione dei beni. Ha inoltre censurato la CTR per aver confuso la proprietà piena con la disponibilità giuridica ed economica dei beni e per una motivazione illogica e contraddittoria. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese, affinché accerti il rapporto del contribuente con gli immobili e la sua rilevanza ai fini del credito d'imposta.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, articolo 8

    Il credito d'imposta riguarda i nuovi investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in aree svantaggiate.

    L'agevolazione può spettare per beni strumentali nuovi, inclusi determinati interventi su immobili, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla norma, tra cui la destinazione produttiva e l'effettiva entrata in funzione.

  • Legge n. 388 del 2000, articolo 8, comma 7

    I beni oggetto dell'agevolazione devono entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione.

    Per i lavori di ristrutturazione il termine non decorre necessariamente dall'acquisizione, ma può decorrere dall'ultimazione dei lavori. Se i beni non entrano in funzione entro il termine, il credito deve essere rideterminato escludendo i relativi costi.

  • Decreto legislativo n. 546 del 1992, articolo 57

    Divieto di proporre domande ed eccezioni nuove in appello.

    Nel processo tributario l'Amministrazione non può introdurre in appello una pretesa sostanzialmente nuova; tuttavia, non vi è novità quando gli elementi di fatto e di diritto erano già contenuti nell'atto impositivo, nel processo verbale di constatazione o nell'accertamento.

  • Codice civile, articoli 1100, 1101, 1102 e 1103

    Le norme disciplinano la comunione e i diritti dei comproprietari, inclusa la possibilità di utilizzare il bene comune e di disporre della propria quota. Ai fini dell'agevolazione può rilevare una situazione di disponibilità qualificata del bene, anche diversa dalla proprietà esclusiva.

  • Codice di procedura civile, articolo 395

    La revocazione è ammessa, tra l'altro, quando la decisione si fonda sull'erronea supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti. In questo caso l'erronea convinzione circa il passaggio in giudicato della sentenza di merito ha giustificato la revoca dell'ordinanza.

  • Cassazione, sentenze n. 15572/2016, n. 23136/2013 e n. 28535/2013

    Le spese incrementative su beni non di proprietà dell'impresa possono beneficiare del credito d'imposta se le opere hanno autonoma individualità e funzionalità, sono separabili e risultano correttamente contabilizzate come immobilizzazioni materiali. Le opere inseparabili dal bene altrui, contabilizzate come meri costi o immobilizzazioni immateriali, non beneficiano dell'agevolazione.

  • Cassazione, sentenza n. 19768/2013

    Il credito d'imposta può spettare anche quando i beni strumentali insistono su terreni o manufatti non appartenenti in proprietà al contribuente, purché egli disponga di un diritto qualificato, come il diritto di superficie, e sussistano gli altri requisiti di legge.

Massime di principio

  • Per ottenere un'agevolazione fiscale sugli investimenti non è sempre necessaria la proprietà esclusiva del bene: può essere sufficiente una disponibilità giuridica ed economica qualificata, come comproprietà, locazione, comodato o diritto di superficie, se compatibile con il tipo di investimento.
  • Quando l'investimento consiste in lavori di ristrutturazione, il termine per verificare l'entrata in funzione del bene può decorrere dall'ultimazione dei lavori e non solo dalla data di acquisizione del bene o dell'immobile.
  • La contestazione dell'Amministrazione non è nuova in appello se il relativo tema era già contenuto, anche implicitamente, nel processo verbale di constatazione o nell'atto impositivo.
  • La documentazione relativa alla disponibilità del bene deve riferirsi al periodo in cui l'investimento è stato effettuato, ma un atto successivo può costituire elemento probatorio di una situazione giuridica o fattuale già esistente in precedenza.
  • Il giudice deve distinguere tra titolarità formale e disponibilità effettiva del bene e deve motivare in modo coerente su quale delle due condizioni ritenga necessaria per il riconoscimento dell'agevolazione.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che il fatto estintivo della controversia sia definitivo; se la decisione di merito è ancora impugnabile o è pendente un ricorso, non può essere considerata irrevocabile.

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