Cassazione Penale, Sentenza n. 8336/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Libero Nazario impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila (19/10/2023) che aveva rigettato la sua istanza di riesame avverso il provvedimento del GIP che applicava misure cautelari (obbligo di dimora, divieto temporaneo di esercitare attività d'impresa e di assumere uffici direttivi per 12 mesi). Il ricorrente censura: 1) la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416‑bis, comma 1 c.p.) rispetto al capo 1), per insufficiente e inadeguata motivazione sui gravi indizi a fondamento dell'aggravante; 2) l'erronea statuizione sulla competenza territoriale, sostenendo che il reato di autoriciclaggio (capo 75, art. 648‑ter c.p.) connesso con le truffe (capi 73A e 73B) dovrebbe attrarre la competenza del Tribunale di Foggia
La decisione
La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo: il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi in relazione all'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1, e la motivazione data (elencando contatti, rinvenimenti e circostanze) è stata giudicata insufficiente perché si è limitata a sostenere la "non assoluta irragionevolezza" invece di dimostrare una qualificata probabilità di agevolazione mafiosa; perciò la Cassazione ha annullato l'ordinanza limitatamente a tale configurazione e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila. Il secondo motivo (incompetenza territoriale) è stato invece ritenuto infondato: il reato di autoriciclaggio non risulta connesso, ai sensi dell'art. 12 c.p.p., con i reati per i quali è stata adottata la misura, quindi la competenza resta correttamente in capo al Tribunale di L'Aquila. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto
Norme richiamate
art. 416‑bis, comma 1 c.p.
La contestata aggravante dell'agevolazione mafiosa richiede una valutazione motivata e specifica dei gravi indizi; nel caso di specie la motivazione del Tribunale è stata ritenuta insufficiente e quindi la configurazione dell'aggravante è stata annullata per carenza di adeguata motivazione
art. 273 cod. proc. pen. (comma 1‑bis) e art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
La Corte richiama il contrasto giurisprudenziale sull'applicazione, in sede cautelare, dei criteri di valutazione degli indizi (se siano necessari i canoni di 'plurimi, precisi e concordanti' di art. 192, comma 2). Pur esistendo orientamenti diversi, la Corte sottolinea che l'indizio deve comunque essere 'grave': pertinente, resistente alle obiezioni e idoneo a esprimere elevata probabilità collegiale rispetto al fatto da provare
art. 648‑ter c.p.
Riferito al reato di autoriciclaggio (capi del processo): la Corte ha verificato che tale reato, pur più grave in astratto, non risulta connesso ai fini dell'art. 12 c.p.p. con gli altri reati contestati all'indagato, e quindi non determina la competenza territoriale del Tribunale di Foggia
art. 12 c.p.p.
La connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p. è stata esclusa tra il reato di autoriciclaggio e gli altri reati contestati, per cui non si determina lo spostamento di competenza per territorio verso il Tribunale di Foggia
art. 309, comma 7 c.p.p.
Norma richiamata per individuare il Tribunale competente: la sentenza dispone il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila, competente ai sensi di tale disposizione
Massime di principio
- Per l'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416‑bis, comma 1) il giudice deve fornire motivazione puntuale e specifica sui gravi indizi: non è sufficiente affermare la 'non irragionevolezza' della contestazione; è richiesta una ricostruzione che dimostri una elevata probabilità che le condotte abbiano favorito l'organizzazione mafiosa
- In sede cautelare, anche se esiste un contrasto giurisprudenziale sulla necessità di applicare i criteri di art. 192, comma 2 (indizi plurimi, precisi e concordanti), gli indizi devono comunque essere 'gravi' — cioè pertinenti, resistenti alle obiezioni e dotati di elevata capacità dimostrativa rispetto al fatto da provare
- La mera coincidenza territoriale o rapporti tra soggetti non è di per sé sufficiente a dimostrare l'agevolazione mafiosa: occorrono elementi che colleghino concretamente e specificamente le condotte dell'indagato alla capacità di rafforzare o mettere a disposizione strutture, interessi o mezzi dell'organizzazione mafiosa
- La determinazione della competenza territoriale segue le regole sulla connessione (art. 12 c.p.p.): il fatto più grave in astratto non sposta la competenza se non è dimostrata la connessione processuale tra i reati
- Se la motivazione del giudice delle misure è carente su punti decisivi (es. aggravanti particolari), la Corte di Cassazione può annullare limitatamente a quelle parti e disporre il rinvio per nuovo giudizio sulla sola questione viziata
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