Sentenza n. 1522/2026 - Roma, Sezione 5
per l’esecuzione della Sentenza n. 7/2024 del 12.01.2024, del Tribunale di Rieti, Sezione Lavoro, NRG 32/2022, notificata tramite PEC, in data 12.01.2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Rieti, Sezione Lavoro, relativa alla ricostruzione della carriera, al riconoscimento del servizio non di ruolo e al pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Rieti, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato prima dell’assunzione a tempo indeterminato, alla conseguente ricostruzione della carriera e all’inquadramento nella corretta fascia stipendiale, nonché al pagamento di euro 11.179,17, oltre ratei di tredicesima, rivalutazione e interessi nei limiti indicati dalla sentenza, oltre alle spese di lite. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile. A seguito di ordinanza istruttoria, il Ministero ha riferito di avere adottato il decreto di ricostruzione della carriera e il provvedimento relativo alle differenze retributive, nonché di avere corrisposto euro 6.727,29 nel cedolino di aprile 2025 e di essere in fase di liquidazione dell’ulteriore importo dovuto. La ricorrente ha tuttavia dedotto, implicitamente, la mancata integrale esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che l’Amministrazione non aveva dato completa esecuzione al giudicato. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza è esperibile anche per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, allo scopo di imporre alla pubblica amministrazione di conformarsi al comando giudiziale. Il Ministero aveva riconosciuto un debito complessivo di euro 17.924,46. Poiché risultavano già corrisposti euro 6.727,29 in aprile 2025 ed euro 10.594,92 con la retribuzione di settembre 2025, per complessivi euro 17.322,21, residuava un credito di euro 602,25. Il Ministero è stato quindi condannato a completare l’esecuzione del titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, senza facoltà di delega e senza compenso, con termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 100, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di agire in ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al comando giudiziale.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarsi al relativo comando.
- L’esecuzione del giudicato non si esaurisce nell’adozione degli atti amministrativi formalmente richiesti dalla sentenza, ma comprende anche l’integrale corresponsione delle somme dovute in base al titolo giudiziale.
- Quando l’amministrazione abbia eseguito solo parzialmente il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può quantificare il residuo credito risultante dagli atti e ordinare il pagamento della somma ancora dovuta entro un termine determinato.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l’organo competente, escludendo la delega e fissando il termine per l’esecuzione sostitutiva.
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