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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10467/2020 del 03/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Due proprietari, con atto notificato il 23 febbraio 1990, convenivano in giudizio il proprietario del fondo confinante, sostenendo che il fabbricato da lui realizzato violasse le distanze previste dall’art. 873 c.c. e dagli strumenti urbanistici. Chiedevano l’arretramento del manufatto e il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Latina, con sentenza definitiva n. 530/2008 del 19 marzo 2008, accertava la violazione delle distanze, condannava il convenuto all’arretramento e al pagamento di euro 20.000, oltre interessi e spese. In appello, dopo una nuova CTU, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4867/2014 depositata il 18 luglio 2014, rigettava la domanda risarcitoria ma confermava nel resto la decisione. Il proprietario del fabbricato proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva la violazione degli artt. 873, 874 e 875 c.c. e delle norme urbanistiche, contestando che la sopraelevazione del terzo piano, allineata ai piani inferiori, fosse stata assoggettata alla distanza minima di 5,25 metri dal confine senza applicare il principio della prevenzione; con il secondo lamentava l’omesso esame dello ius superveniens costituito dal PRG comunale entrato in vigore il 28 aprile 2009, che avrebbe modificato in senso a lui favorevole la disciplina delle distanze. I proprietari confinanti proponevano ricorso incidentale, denunciando la violazione degli artt. 2043 c.c. e 112 c.p.c. per l’esclusione del risarcimento del danno conseguente alla violazione delle distanze.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e ha dichiarato assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale. Ha precisato che la sopraelevazione costituisce nuova costruzione ed è soggetta alle norme sulle distanze vigenti al momento della sua realizzazione; tuttavia, nella fattispecie, le NTA del Piano di Fabbricazione applicabili sia alla costruzione dei piani inferiori sia alla sopraelevazione consentivano anche di costruire in aderenza. Tale previsione rendeva operante il principio della prevenzione nonostante la prescrizione di una distanza minima dal confine. La Corte d’Appello aveva quindi errato nel ritenere inapplicabile la prevenzione alla sopraelevazione e nel concludere per l’illegittimità del terzo piano sotto il profilo delle distanze. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, cui è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • artt. 873 e 875 c.c.

    Orbene, quando il regolamento locale consente la costruzione in aderenza, il principio della prevenzione va ritenuto operante, non ostando a tale conclusione il rilievo che lo stesso regolamento preveda una distanza minima dai confini; questa Corte ha infatti reiteratamente affermato (Cass. n. 11664 del 2018; Cass. n. 23693 del 2014; Cass. n. 22896 del 2007) che il criterio della prevenzione, previsto dagli artt. 873 e 875 c.c., è derogato dal regolamento comunale edilizio allorchè questo fissi la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle costruzioni dal confine, salvo che lo stesso consenta ugualmente le costruzioni in aderenza (Cass. n. 14705 del 2019).

    Il criterio della prevenzione previsto dagli artt. 873 e 875 c.c. è normalmente derogato dal regolamento edilizio che stabilisca distanze anche dal confine; resta però applicabile quando il regolamento consenta comunque la costruzione in aderenza.

Massime di principio

  • La sopraelevazione costituisce una nuova costruzione e, quanto alle distanze legali, è assoggettata alla disciplina vigente al momento della sua realizzazione.
  • La previsione regolamentare di una distanza minima dal confine non esclude di per sé il criterio della prevenzione: se il regolamento locale consente anche di costruire in aderenza o in appoggio, la prevenzione continua a operare.
  • Il diritto di prevenzione è applicabile anche alla sopraelevazione: chi sopraeleva per primo può avvalersi delle facoltà riconosciute al preveniente, pur dovendo mantenere per la sopraelevazione la scelta costruttiva effettuata al piano terra.

Come è indicizzato

MaterieProprietà
RamiDiritti reali

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