Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 390/2026 - Bari, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 1277/202, pubblicata il 02/04/2021 - RG n. 8232/2016 - Repert. n. 2151/2021 del 02/04/2021 - Registrato il: 22/12/2022 n.13720/2022.

Giustizia amministrativa202501407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato integrale pagamento di somme dovute in forza di titoli giudiziali civili definitivi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’integrale e definitiva formazione dei titoli esecutivi all’esito di giudizi civili, la loro notificazione all’amministrazione il 25 marzo 2025 e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Ha chiesto il pagamento di euro 1.597.121,98, comprensivi di capitale, spese di lite di primo e secondo grado e interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla domanda giudiziale sino al soddisfo, oltre alle imposte di registro e agli interessi successivi, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’ottemperanza, sostenendo che non sussisterebbero un obbligo certo, liquido ed esigibile né un’inerzia colpevole, poiché erano in corso procedure contabili interne e interlocuzioni con l’ente finanziatore. Ha inoltre contestato la diretta eseguibilità degli interessi moratori, dell’imposta di registro e di ulteriori somme, ritenendo necessarie attività interpretative, e si è opposta alla nomina del commissario ad acta per il suo carattere eccezionale e per la possibile interferenza con l’autonomia organizzativo-contabile dell’ente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che i titoli giudiziali civili erano definitivi, regolarmente notificati e non integralmente adempiuti dopo il decorso del termine di 120 giorni. Le procedure contabili interne e le interlocuzioni con l’ente finanziatore sono state ritenute circostanze organizzative interne, non opponibili al creditore e non qualificabili come cause di forza maggiore idonee a escludere l’inerzia rilevante ai fini dell’ottemperanza. Il Collegio ha ritenuto direttamente eseguibili tutte le voci richieste: gli interessi moratori, essendo la decorrenza e il criterio di applicazione già stabiliti nei titoli, richiedono soltanto un calcolo aritmetico; analogamente, le spese di lite e le imposte di registro risultano determinate o agevolmente determinabili. L’amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.597.121,98, oltre agli interessi moratori maturati dalla domanda giudiziale sino all’effettivo soddisfo. In ragione della rilevante entità dell’importo, è stato assegnato il termine di 180 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per adempiere integralmente. Decorso inutilmente tale termine, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Bari, con facoltà di delega a un dirigente della Prefettura, incaricato di provvedere al pagamento entro i successivi 90 giorni dall’insediamento. Le spese di lite sono state compensate, considerando l’impegno dell’amministrazione ad adempiere tempestivamente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie all’esecuzione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta; tale rimedio non è escluso dalla pendenza di procedure contabili interne dell’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine di centoventi giorni

    Il decorso infruttuoso del termine dalla notificazione del titolo esecutivo consente di ravvisare l’inadempimento dell’amministrazione ai fini dell’azione di ottemperanza.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Gli interessi moratori espressamente riconosciuti nei titoli giudiziali dalla domanda sino al soddisfo sono direttamente eseguibili quando la loro quantificazione richiede soltanto l’applicazione aritmetica del tasso dovuto al capitale per il periodo considerato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il mancato pagamento integrale di un titolo giudiziale definitivo da parte di una pubblica amministrazione, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, integra inerzia rilevante ai fini dell’esecuzione.
  • Le procedure contabili interne e le interlocuzioni dell’amministrazione con altri enti finanziatori costituiscono vicende organizzative interne e, salvo circostanze eccezionali qualificabili come forza maggiore, non sono opponibili al creditore né giustificano il protrarsi dell’inadempimento di un obbligo derivante da un titolo definitivo.
  • Sono direttamente eseguibili in sede di ottemperanza le somme la cui quantificazione richiede soltanto operazioni aritmetiche fondate sui criteri già stabiliti nel titolo giudiziale, senza margini di valutazione interpretativa o discrezionale dell’amministrazione; ciò vale anche per gli interessi moratori, le spese di lite e le imposte di registro quando siano determinate o agevolmente determinabili.
  • La nomina del commissario ad acta è una misura propria del giudizio di ottemperanza e può essere disposta, anche preventivamente per il caso di ulteriore inadempimento, quando l’amministrazione non dia esecuzione al titolo entro il termine assegnato dal giudice.
  • Nel fissare il termine per l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può contemperare la tutela del creditore con la complessità delle procedure necessarie per un esborso di rilevante entità, senza escludere l’obbligo di integrale pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.