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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25602/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del GIP di Latina del 12/12/2024 che convalidava il provvedimento del Questore del 4/12/2024 imponendo l'obbligo di presentazione per cinque anni. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 6 della L. n. 401/1989 e del diritto di difesa per mancato rispetto del termine di 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento questorile (notificato il 10/12/2024 alle 15:33): il GIP ha convalidato il provvedimento il 12/12/2024 alle 9:11, prima quindi dello scadere del termine a difesa. Inoltre il ricorrente sostiene di aver inviato tempestivamente, tramite PEC, una memoria difensiva il 12/12/2024 alle 13:56 (entro le 48 ore), che il giudice non ha valutato in quanto la convalida era già stata emessa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata la doglianza: il termine di 48 ore è inderogabile per consentire il contraddittorio cartolare e il deposito di memorie; la convalida intervenuta prima di tale termine integra nullità generale ex art. 178, lett. c), c.p.p. Poiché la convalida è stata emessa prima dello scadere del termine e la memoria difensiva non è stata esaminata, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 4/12/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione. È disposto altresì che la cancelleria comunichi il dispositivo al Questore di Latina. La parte amministrativa relativa al divieto di accesso a impianti/manifestazioni è rimasta intangibile.

Norme richiamate

  • art. 6, L. n. 401 del 1989

    Riconosciuto il termine di 48 ore a favore del destinatario del provvedimento questorile per esaminare gli atti e presentare memorie; termine inderogabile funzionale al diritto di difesa e al contraddittorio cartolare.

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 178, lett. c), c.p.p.

    La violazione del termine di 48 ore che impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa integra una nullità generale ai sensi di questa norma, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

  • art. 182, cod. proc. pen.

    Riferita nella giurisprudenza citata come norma che disciplina la deducibilità della nullità a regime intermedio; la Corte richiama che in alcune fattispecie la nullità per violazione del termine può essere rilevabile alle condizioni previste da questa norma, purché non sia comprovato il concreto pregiudizio.

Massime di principio

  • La convalida del provvedimento del Questore che impone l'obbligo di presentazione non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore dalla notifica: tale termine è necessario per assicurare il diritto di difesa e il contraddittorio cartolare.
  • Se il GIP convalida prima delle 48 ore e il destinatario non ha potuto far valere le proprie difese, si configura una nullità generale (art. 178, lett. c)), che porta all'annullamento dell'ordinanza senza rinvio e alla cessazione dell'efficacia dell'obbligo di presentazione.
  • La memoria difensiva inviata entro il termine di 48 ore deve essere presa in considerazione dal giudice; l'omessa valutazione di deduzioni depositate tempestivamente aggravano la violazione del diritto di difesa.
  • L'annullamento per violazione del termine può essere limitato alla misura di prevenzione impugnata (qui l'obbligo di presentazione), mentre rimangono salve le parti amministrative non attinenti alla misura impugnata (es. divieto di accesso a impianti), salvo diverso accertamento.
  • Per evitare che la convalida venga dichiarata nulla, chi riceve il provvedimento deve esercitare tempestivamente il contraddittorio cartolare e conservare le prove di invio (PEC, ricevute, timbri), nonché segnalare espressamente al giudice la necessità del termine a difesa.
  • Esistono orientamenti secondo i quali la violazione del termine non inficia la convalida se il provvedimento è successivamente notificato e non è allegato un concreto e specifico pregiudizio; pertanto, l'esito può variare se manca una dimostrazione del danno processuale subito.
  • Il giudice della convalida deve annotare data e ora di deposito degli atti e delle memorie per consentire certezza sui termini a difesa; l'assenza di tali indicazioni può favorire l'annullamento in caso di contestazione.

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