Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08801/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società contribuente ha impugnato una sentenza della CTR che aveva accolto solo parzialmente l’appello dell’Erario contro una precedente decisione di primo grado favorevole alla contribuente in tema di cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972. Il ricorso per cassazione era fondato su due motivi, ma prima della decisione la ricorrente ha depositato un’istanza di estinzione del giudizio, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione quater) e di avere versato le prime tre rate. La Corte ha però rilevato che non ricorrevano i presupposti per l’estinzione del giudizio né ai sensi della disciplina speciale invocata né ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; ha invece ritenuto che l’adesione alla definizione agevolata avesse fatto venir meno l’interesse a proseguire il giudizio, con conseguente inammissibilità sopravvenuta del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso l’estinzione del giudizio perché la disciplina sulla definizione agevolata richiamata presuppone l’integrale pagamento delle rate previste e perché non risultava una valida rinuncia al ricorso sottoscritta con mandato speciale. Ha inoltre compensato le spese di lite, ritenendo che la condanna della parte che ha scelto la definizione agevolata sarebbe incoerente con la ratio dell’istituto. Ha infine escluso l’applicazione del c.d. doppio contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    norma posta a base della cartella di pagamento oggetto di originaria impugnazione

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    norma posta a base della cartella di pagamento oggetto di originaria impugnazione

  • art. 391 c.p.c.

    l’istanza di estinzione depositata dalla ricorrente non è stata ritenuta idonea a determinare l’estinzione del giudizio

  • art. 1 commi 231 e segg. legge n. 197/2022

    richiamata come base della definizione agevolata dei carichi pendenti (rottamazione quater) cui la ricorrente aveva aderito

  • art. 1 comma 236 legge n. 197/2022

    sospensione del giudizio «nelle more del pagamento delle somme dovute»

    la Corte ha affermato che la norma presuppone l’integrale pagamento delle rate previste, sicché non consente l’estinzione prima del completamento dei pagamenti

  • art. 390 c.p.c.

    l’estinzione per rinuncia non era configurabile, mancando un’espressa rinuncia e un mandato speciale al difensore

  • art. 100 c.p.c.

    l’adesione alla definizione agevolata ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio

  • art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    non è dovuto il doppio contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta

  • art. 1 comma 236 legge n. 197/2022

    l’adesione alla definizione agevolata comporta l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti

Massime di principio

  • L’adesione a una definizione agevolata dei carichi pendenti può determinare la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio di cassazione, con declaratoria di inammissibilità del ricorso, quando la parte abbia assunto l’impegno a definire il carico e a rinunciare ai giudizi pendenti.
  • L’istanza di estinzione del giudizio non è sufficiente, da sola, a produrre l’estinzione se non risulta una valida rinuncia al ricorso e, quando necessaria, la rinuncia non è assistita da mandato speciale del difensore.
  • Le disposizioni sulla sospensione o definizione del contenzioso tributario legate alla rottamazione presuppongono il rispetto integrale delle condizioni previste dalla legge, inclusi i pagamenti rateali dovuti.
  • In caso di inammissibilità sopravvenuta dovuta all’adesione del contribuente a una procedura premiale di definizione, può disporsi la compensazione delle spese, per coerenza con la ratio dell’istituto.
  • L’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per adesione alla definizione agevolata non comporta l’applicazione automatica del doppio contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.