Sentenza n. 2272/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 12 marzo 2025 di riconoscimento del titolo post-universitario di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda del 12 marzo 2025 di riconoscimento del titolo post-universitario di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna. Ha sostenuto che, nonostante il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, impedendole l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito per resistere al ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine per provvedere senza adozione di una decisione espressa. Il Collegio ha rilevato che, a fronte della domanda presentata il 12 marzo 2025, il Ministero non si era pronunciato e non aveva neppure formulato richieste di integrazione documentale. Ha quindi ritenuto violati sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia i termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, oltre tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa, con un termine complessivo massimo di quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. Il Ministero è stato condannato a provvedere mediante atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, da esercitare senza compenso entro i successivi 90 giorni. L’Amministrazione e l’eventuale commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di giudizio, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
legge n. 241/1990
termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento
La presentazione di un’istanza e la scadenza del termine di conclusione senza l’adozione di un provvedimento determinano l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e consentono di configurare il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e, ove necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale fase di integrazione, il termine complessivo massimo individuato dal TAR è di quattro mesi.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine di conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a configurare l’obbligo di provvedere dell’Amministrazione.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove siano richieste integrazioni, il termine complessivo massimo individuato dal giudice è di quattro mesi.
- L’accoglimento dell’azione avverso il silenzio comporta l’ordine all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine assegnato dal giudice, senza predeterminare necessariamente il contenuto della decisione amministrativa.
- Il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell’esercizio del potere in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione dopo la scadenza del termine giudiziale.
- Nel concludere il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’Amministrazione e il commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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