Cassazione Penale, Sentenza n. 2705/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che, con rito abbreviato, aveva confermato la responsabilità di Casonato per lesioni personali lievi e minaccia e ridotto la pena. Tre motivi: 1) violazione dell'art. 27 Cost. e dell'art. 237 c.p.p. per il rigetto della richiesta di acquisizione di una fotografia tratta dal profilo Facebook dopo l'ammissione al rito abbreviato; 2) vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità; 3) violazione dell'art. 597 c.p.p. e dell'art. 52 d.lgs. 274/2000 e del divieto di reformatio in peius, con la censura che, escludendo l'aggravante ex art. 71 d.lgs. 159/2011, i reati sarebbero di competenza del giudice di pace e non sarebbe applicabile pena detentiva, e che la qualificazione della minaccia come "grave" non poteva essere effettuata in assenza di formale contestazione e impugnazione da parte del PM.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo inammissibile per manifesta infondatezza: il rito abbreviato definisce il processo allo stato degli atti e la richiesta di acquisizione documentale successiva può essere disattesa salvo specifica istanza ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p.; i giudici di merito avevano motivato adeguatamente il rigetto per sufficienza probatoria e per l'incertezza sulla coincidenza della foto. Secondo motivo inammissibile perché generico e privo di argomentazione, tenuto conto dei riconoscimenti della persona offesa e del teste. Terzo motivo in parte inammissibile (contestazione della gravità della minaccia non sollevata in appello) e in parte infondato (valutazioni sulla pena e sulla qualificazione della minaccia ritenute logiche e non arbitrarie; la minaccia grave rientra nella competenza del Tribunale). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 27 Cost.
Richiamata a sostegno della censura sulla acquisizione di prove dopo l'ammissione al rito abbreviato; la Corte ha ritenuto la questione generica e non fondata, sottolineando che il rito abbreviato comporta limiti alla fase probatoria
art. 237 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente relativamente alle garanzie difensive; la Corte ha ritenuto che il rigetto della richiesta di acquisizione della fotografia sia compatibile con la chiusura della fase probatoria tipica del rito abbreviato
art. 441, comma 5, c.p.p.
Norma che consente all'imputato ammesso al giudizio abbreviato di sollecitare il giudice a esercitare poteri istruttori; la Corte ha ricordato che tale potere esiste ma che il giudice può legittimamente decidere di pronunciarsi allo stato degli atti quando ritenga la prova sufficiente
art. 597 c.p.p.
Richiamato in relazione ai mezzi di impugnazione e alla loro ammissibilità; la Corte non ha rilevato violazioni rispetto alle doglianze mosse
art. 52 d.lgs. 274/2000
Citato dal ricorrente in ordine alla competenza e alla natura della sanzione; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla competenza e sul trattamento sanzionatorio
art. 71 d.lgs. 159/2011
Riferita all'aggravante la cui esclusione in primo grado era stata invocata per sostenere la incompetenza del Tribunale; la Corte ha confermato che, nonostante l'esclusione di tale aggravante, la minaccia grave rimaneva valutata dal Tribunale e la competenza era corretta
art. 612 c.p.
Norma del codice penale relativa alla minaccia; la qualificazione della minaccia come grave è stata ritenuta correttamente effettuata dal giudice di merito
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone la condanna alle spese del ricorrente; applicata dalla Corte alla luce del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il giudizio abbreviato limita l'acquisizione di nuove prove: richieste probatorie presentate dopo l'ammissione al rito possono essere rigettate se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, salvo che non venga esercitato il potere previsto dall'art. 441, comma 5, c.p.p.
- Le censure generiche, non motivate e non specifiche, vengono dichiarate inammissibili: il ricorso di cassazione richiede argomentazione puntuale e contestazioni ben fondate.
- Questioni di fatto valutate dal giudice di merito (riconoscimento della persona offesa, valutazione della condotta, gravità della minaccia, determinazione della pena) sono sindacabili in cassazione solo se emergono artifici, arbitrii o manifesti profili di illogicità.
- Le eccezioni di competenza e le modifiche della qualificazione del reato devono essere tempestivamente sollevate nelle fasi processuali precedenti (in appello); doglianze nuove non formulate in appello risultano inammissibili in cassazione.
- La configurazione della minaccia come grave ha effetti su competenza e trattamento sanzionatorio; se il giudice di merito fornisce motivazione congrua, la Cassazione non interviene per riformare la qualificazione a meno che non sia manifestamente illogica.
- Il riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa e di un testimone, anche mediante ricognizione fotografica informale, può costituire elemento di prova valido se adeguatamente valutato e motivato dal giudice
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