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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18331/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La difesa contesta esclusivamente il trattamento sanzionatorio: deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e lamenta difetto di motivazione sulla determinazione della pena, sostenendo che i giudici di merito si sarebbero discostati dal minimo edittale senza adeguata giustificazione e senza valorizzare che parte dello stupefacente era destinata all'uso personale.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Richiama il consolidato orientamento secondo cui, in materia di dosimetria della pena, la motivazione può essere anche implicita o sintetica quando la pena irrogata si colloca in prossimità del minimo o comunque in misura non arbitraria; il giudizio sulla congruità della pena tra minimo e massimo edittale appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei casi di manifesta illogicità o arbitrio. Conseguentemente, l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice per il fatto di detenzione/condotta in materia di stupefacenti contestato all'imputato; nel testo è richiamata solo come titolo del reato oggetto della condanna

  • art. 133 c.p.

    criterio legale di commisurazione della pena; la Corte ribadisce che i relativi elementi possono essere desunti anche implicitamente nella motivazione sulla dosimetria

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In tema di dosimetria della pena, quando il giudice determini la sanzione in misura prossima al minimo edittale o comunque in un range non irragionevole, l'obbligo motivazionale può essere assolto anche in forma sintetica o implicita, mediante richiamo a criteri di adeguatezza, equità o equivalenti.
  • La valutazione della congruità della pena entro i limiti edittali appartiene al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio, omissione manifesta o ragionamento manifestamente illogico.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione dei criteri di commisurazione, miri in realtà a ottenere una nuova e diversa valutazione del trattamento sanzionatorio.
  • La deduzione difensiva circa circostanze che avrebbero potuto incidere sul trattamento sanzionatorio non impone, di per sé, una motivazione analitica ulteriore se la pena scelta risulta comunque sorretta da un apprezzamento discrezionale non illogico.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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