Cassazione Civile, Ordinanza n. 17246/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una cessione immobiliare del 24 giugno 2010 avente ad oggetto un terreno sito nel Comune di Argelato, catastalmente seminativo e con edificabilità limitata e vincolata alla destinazione agricola. Il cedente aveva assoggettato l’atto a IVA e a imposta di registro in misura fissa; l’Agenzia, invece, con avviso di liquidazione pretendeva registro, ipotecaria e catastale secondo il regime ordinario applicabile ai terreni agricoli. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto corretto l’assoggettamento a IVA e, quindi, il registro fisso, valorizzando la possibilità di edificazione strumentale a funzioni connesse all’agricoltura. In cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2 d.P.R. 633/1972, 36 d.l. 223/2006 e 40 d.P.R. 131/1986, sostenendo che l’area aveva destinazione agricola e non poteva essere considerata suscettibile di utilizzazione edificatoria solo per la presenza di un indice minimo e funzionale a opere strumentali; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2135 c.c., dell’art. 9 l. 10/1977, dell’art. 17 d.P.R. 380/2001, del d.lgs. 99/2004 e delle stesse norme IVA e di registro, lamentando che il giudice regionale non avesse verificato se le attività edilizie fossero o meno funzionali alle esigenze dell’imprenditore agricolo e che avesse erroneamente applicato una norma ritenuta abrogata. La Corte, però, non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato che il ricorso era stato notificato a Mediocredito Italiano S.p.A., mentre la sentenza impugnata riguardava Leasint S.p.A.; l’Agenzia aveva solo allegato l’incorporazione della prima nella seconda, ma le visure camerali richiamate non risultavano prodotte, sicché la successione soggettiva restava non dimostrata. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto assorbenti i profili di carenza di prova della legittimazione della società intimata evocata in cassazione, poiché il ricorso è stato notificato a un soggetto diverso da quello che aveva partecipato al giudizio di merito e non è stata dimostrata documentalmente l’allegata incorporazione. Le questioni di merito sulla natura del terreno, sull’assoggettamento a IVA e sulla corretta applicazione dell’imposta di registro sono rimaste assorbite. La decisione ha quindi confermato indirettamente la sentenza regionale solo sul piano processuale, senza pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale delle doglianze tributarie.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
è invocato dall’Agenzia per sostenere la non assoggettabilità a IVA della cessione di un terreno a destinazione agricola o con edificabilità meramente strumentale.
art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
è richiamato in combinazione con le norme IVA e di registro per la qualificazione del bene ceduto.
art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
«Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa»
la CTR lo ha applicato per ritenere che, essendo l’atto soggetto a IVA, l’imposta di registro dovesse essere in misura fissa.
art. 2135 c.c.
è richiamato per delimitare la nozione di attività agricola e la possibilità che alcune attività edilizie siano funzionali all’impresa agricola.
art. 9, lett. a), l. 28 gennaio 1977, n. 10
la CTR lo richiama per distinguere i terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria; l’Agenzia ne contesta l’applicabilità ritenendolo abrogato.
art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
è invocato dall’Agenzia nel secondo motivo in relazione agli oneri e alla disciplina edilizia delle opere funzionali all’agricoltura.
art. 1, comma 3, lett. c), d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99
è richiamato per la disciplina dell’imprenditore agricolo professionale e della strumentalità delle attività edilizie.
art. 136, comma 2, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
è indicato dall’Agenzia come norma che avrebbe abrogato l’art. 9 l. 10/1977.
art. 3752 c.p.c.
è citato in relazione al deposito delle visure camerali volte a dimostrare l’incorporazione societaria, ma la produzione non risulta avvenuta.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
viene menzionato solo come questione assorbita, senza decisum sul punto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso è proposto contro un soggetto diverso da quello che ha partecipato al giudizio di merito, il ricorrente deve allegare e provare documentalmente la successione soggettiva che fonda la legittimazione processuale dell’intimato evocato in giudizio.
- La mera allegazione dell’incorporazione o trasformazione di una società non è sufficiente: la relativa prova deve risultare dagli atti del giudizio di cassazione, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità per difetto di dimostrazione della legittimazione processuale assorbe ogni esame dei motivi di merito, anche quando investono la corretta qualificazione fiscale di un’operazione immobiliare.
- In tema di imposta di registro e IVA, il regime fiscale dell’atto di cessione dipende dalla qualificazione del bene e dalla sua soggezione al tributo armonizzato, ma la Corte non affronta il merito se manca una valida instaurazione del contraddittorio in cassazione.
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