Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 598/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - del provvedimento EDISU del 27 novembre 2025 (protocollo n. 0046503/2025, notificato al ricorrente a mezzo del servizio postale e ricevuto in data 9 dicembre 2025) con il quale si comunicava al Sig. Piras la revoca della borsa di studio, la conseguente decadenza dal beneficio e l’irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 68/2012, art. 10, co. 3, e art. 38, co. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, a seguito di autonomo accertamento da parte della Guardia di Finanza di Cagliari risultato non conforme; - della ivi richiamata Determinazione n. 487 del 30 ottobre 2025 (ad oggi non conosciuta) con la quale veniva disposta a carico del sig. Piras Stefano la revoca della borsa di studio per l’a.a. 2024/2025 dell’importo di € 7.918,38, unitamente alla perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, la decadenza dall’esonero del pagamento delle tasse universitarie per l’a.a. 2024/2025 e il blocco temporaneo della carriera scolastica in caso di mancato pagamento delle stesse; - e qualora occorrer possa, e nella parte indicata nel prosieguo del presente ricorso, del “Bando di concorso A.A. 2024/25 per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo, premio di laurea e di contributi straordinari per studenti con invalidità pari o superiore al 46% iscritti al collocamento mirato”, anno accademico 2024/2025, nonché del “Regolamento delle procedure di accertamento sulle domande presentate per ottenere i benefici erogati da EDISU Piemonte”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quelli impugnati, con riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17.2.2026: - del provvedimento EDISU del 27 novembre 2025 (protocollo n. 0046503/2025, notificato al ricorrente a mezzo del servizio postale e ricevuto in data 9 dicembre 2025) con il quale si comunicava al Sig. Piras la revoca della borsa di studio, la conseguente decadenza dal beneficio e l’irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 68/2012, art. 10, co. 3, e art. 38, co. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, a seguito di autonomo accertamento da parte della Guardia di Finanza di Cagliari risultato non conforme; - della ivi richiamata Determinazione n. 487 del 30 ottobre 2025 (ad oggi non conosciuta) con la quale veniva disposta a carico del sig. Piras Stefano la revoca della borsa di studio per l’a.a. 2024/2025 dell’importo di € 7.918,38, unitamente alla perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, la decadenza dall’esonero del pagamento delle tasse universitarie per l’a.a. 2024/2025 e il blocco temporaneo della carriera scolastica in caso di mancato pagamento delle stesse; - e qualora occorrer possa, e nella parte indicata nel prosieguo del presente ricorso, del “Bando di concorso A.A. 2024/25 - per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo, premio di laurea e di contributi straordinari per studenti con invalidità pari o superiore al 46% iscritti al collocamento mirato”, anno accademico 2024/2025, nonché del “Regolamento delle procedure di accertamento sulle domande presentate per ottenere i benefici erogati da EDISU Piemonte”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quelli impugnati, con riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202600332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della borsa di studio per l'a.a. 2024/2025, decadenza dai benefici, recupero dell'importo erogato, perdita dell'esonero dalle tasse e irrogazione di una sanzione amministrativa per dichiarazioni non veritiere relative all'ISEE

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ente erogatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento EDISU del 27 novembre 2025 e la determinazione n. 487 del 30 ottobre 2025, deducendo la falsa applicazione dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 68/2012 e dell'art. 38, comma 3, del d.l. n. 78/2010, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di proporzionalità, sviamento, irragionevolezza, illogicità, carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e violazione del contraddittorio e del dovere di leale collaborazione. La revoca era stata adottata dopo un accertamento della Guardia di Finanza, dal quale era emerso che il ricorrente aveva presentato l'ISEE come unico componente del nucleo familiare senza possedere i relativi presupposti, risultando quindi privo ab origine dei requisiti per ottenere la borsa. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato anche la determinazione n. 487, inizialmente non conosciuta. In giudizio EDISU ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; il ricorrente ha aderito a tale eccezione in camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario. Secondo il Collegio, nelle controversie relative alla concessione e alla revoca di borse di studio il riparto dipende dalla natura della situazione soggettiva: spetta al giudice ordinario la controversia concernente un diritto soggettivo e al giudice amministrativo quella relativa a un interesse legittimo. Nel caso esaminato, la borsa di studio era subordinata esclusivamente alla verifica di requisiti predeterminati dalla legge, dal bando e dagli atti regolamentari, senza margini di discrezionalità amministrativa quanto all'an, al quid o al quomodo dell'erogazione. Anche la revoca, fondata sull'accertata carenza originaria dei requisiti e sulla non veridicità delle dichiarazioni utilizzate per determinare l'ISEE, costituiva un'attività vincolata e non discrezionale. La posizione del beneficiario aveva pertanto natura di diritto soggettivo. Quanto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la giurisdizione del giudice ordinario deriva dall'art. 22 della l. n. 689/1981, non ricorrendo una fattispecie di giurisdizione esclusiva amministrativa. Il giudice ha precisato che la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. L'Università aveva chiesto l'estromissione per carenza di legittimazione passiva, ma la sentenza ha definito il giudizio mediante la declinatoria di giurisdizione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 68/2012

    dichiarazioni non veritiere

    La disposizione sanziona la presentazione di dichiarazioni non veritiere nell'ambito dell'accesso ai benefici per il diritto allo studio; l'accertamento della mancanza originaria dei requisiti non implica esercizio di discrezionalità amministrativa.

  • art. 38, comma 3, d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010

    È richiamato quale base normativa della sanzione amministrativa applicata in conseguenza delle dichiarazioni non veritiere.

  • art. 22 l. n. 689/1981

    Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

    L'opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie appartiene, nel caso concreto non ricadente nella giurisdizione esclusiva amministrativa, alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario individuato come munito di giurisdizione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 2 d.lgs. n. 68/2012

    Individua a monte la finalità pubblica di rimuovere gli ostacoli economici e sociali all'accesso all'istruzione superiore, senza lasciare all'ente erogatore ulteriori margini di scelta discrezionale sul perseguimento dell'interesse pubblico.

Massime di principio

  • Le controversie sulla concessione o revoca di borse di studio e altri benefici economici spettano al giudice ordinario quando l'amministrazione deve soltanto verificare la sussistenza di requisiti predeterminati dalla legge, dal bando e dagli atti regolamentari, senza esercitare discrezionalità quanto all'an, al quid o al quomodo dell'erogazione.
  • La revoca di una borsa di studio fondata sull'accertamento ex post della mancanza ab origine dei requisiti o sulla non veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario costituisce attività vincolata e incide su una posizione di diritto soggettivo, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Le controversie relative all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 22 della l. n. 689/1981, salvo che ricorra una specifica ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.