Cassazione Penale, Sentenza n. 46825/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi principali: 1) nullità assoluta del giudizio di appello per difetto di assistenza dell'imputato a causa della mancata valutazione, da parte della Corte di Appello, dell'istanza di rinvio presentata dal difensore tramite PEC il 12/12/2023 corredata da certificazione medica attestante febbre elevata (>38.5), con la Corte che ha invece nominato un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4; 2) errata applicazione dell'art. 217 l.f. (bancarotta fraudolenta documentale), per difetto assoluto degli elementi costitutivi del reato e scorretta ricostruzione della fattispecie secondo i principi giurisprudenziali sulla bancarotta documentale semplice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e, in particolare, ha dato rilievo alla prima censura. Ha applicato la disciplina transitoria sul deposito via PEC prevista dall'art. 87-bis d.lgs. n.150/2022 (cessazione graduale degli altri canali di deposito) e ha rilevato che l'istanza di rinvio inviata tramite PEC e corredata da idonea certificazione medica non risulta esaminata nel fascicolo di appello. L'omessa valutazione dell'istanza ha determinato il difetto di assistenza del difensore e, quindi, la nullità assoluta del procedimento di appello ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 co. 1 c.p.p. Conseguentemente la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. La questione sostanziale relativa all'art. 217 l.f. è stata assorbita dalla decisione sul vizio procedurale e non è stata decisa nel merito.
Norme richiamate
art. 217 legge fallimentare (bancarotta)
La Corte d'Appello aveva qualificato il fatto come bancarotta fraudolenta documentale; nel ricorso si deduceva l'erronea applicazione e il difetto degli elementi costitutivi. Tuttavia la Cassazione, annullando per vizio procedurale, ha assorbito la censura di merito senza decidere sulla fondatezza della qualificazione.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen. e art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Sono le norme che sanciscono la nullità degli atti quando vi è difetto di assistenza difensiva. La Corte ha ritenuto che l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio abbia causato tale difetto, determinando la nullità assoluta del giudizio di appello e della sentenza impugnata.
art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
La norma consente la nomina immediata di un difensore reperito d'ufficio; la Corte però ha ritenuto che la sola nomina non supplisce all'obbligo del giudice di valutare l'istanza di rinvio per impedimento del difensore di fiducia, né elimina la nullità in caso di omessa valutazione.
art. 87-bis d.lgs. n.150/2022 (disposizione transitoria sul deposito telematico)
«indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia»
La disposizione transitoria consente, fino all'entrata a regime del processo penale telematico, il deposito con valore legale tramite PEC agli indirizzi degli uffici giudiziari indicati. La Corte ha ritenuto che l'istanza di rinvio via PEC del 12/12/2023 rientrasse in tale disciplina e dovesse essere esaminata, non potendo la mancanza di annotazioni di cancelleria ritenersi eliminatoria dell'obbligo di valutazione.
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sul limite dei motivi di ricorso per cassazione. La Corte osserva che i motivi sono stati dedotti nei limiti consentiti da tale disposizione.
art. 187-bis, comma 2 cod. proc. pen. (annotazione di cancelleria)
Richiamata in relazione all'annotazione e attestazione di cancelleria della ricezione dell'istanza; la sentenza rileva che la mancata annotazione potrebbe dipendere da un disguido ma non esime la Corte dall'obbligo di esaminare l'istanza.
d.m. 29 dicembre 2023, n. 217 e legge 30 dicembre 2022, n. 199 (conversione)
Riferimenti normativi e normativi-organizzativi relativi all'entrata in funzione del portale telematico e alla disciplina transitoria del deposito telematico; utilizzati per inquadrare il regime applicabile al deposito via PEC nel periodo in contestazione.
Massime di principio
- Una istanza di rinvio presentata tramite PEC e corredata da idonea certificazione medica per impedimento del difensore deve essere effettivamente esaminata dal giudice: l'omessa valutazione può determinare la nullità assoluta del giudizio per difetto di assistenza e l'annullamento di quanto deciso in appello.
- La nomina di un difensore d'ufficio ex art. 97 c.p.p. non sostituisce l'obbligo del giudice di motivare sul rigetto di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia; l'omissione motivazionale può integrare un error in procedendo rilevabile in Cassazione.
- In fase transitoria (prima dell'entrata a regime del processo penale telematico) le comunicazioni e i depositi effettuati tramite PEC agli indirizzi ufficiali degli uffici giudiziari hanno valore legale secondo l'art. 87-bis d.lgs. n.150/2022; pertanto vanno presi in considerazione dai giudici.
- Se si deduce un vizio procedurale di tale rilievo (difetto di assistenza), la Cassazione può annullare e rinviare senza esaminare il merito della fattispecie sostanziale; per ottenere una pronuncia sul merito occorre che il vizio procedurale non sia decisivo o che venga superato nel nuovo giudizio.
- Quando si contesta la qualificazione di reati complessi come la bancarotta documentale, è prudente sollevare sia censure di merito sia censure procedurali; la strategia difensiva deve prevedere anche la cura formale dei depositi e delle comunicazioni (PEC) per salvaguardare l'assistenza tecnica.
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