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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40793/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura di erronea qualificazione giuridica del fatto da parte della Corte d'appello, che avrebbe applicato l'art. 494 c.p. (sostituzione di persona) anziché l'art. 640 c.p. (truffa); dedotta la conseguenza che, avendo la persona offesa rimesso la querela dopo il risarcimento, dovesse essere dichiarato il non doversi procedere anche con riguardo alla truffa; 2) doglianza sulla rideterminazione della pena (20 giorni di reclusione) e sulla concessione della sospensione condizionale invece della sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria ai sensi della L. n. 689/1981 (art. 53 e art. 57), lamentando carenza di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il tema inedito e, comunque, manifestamente infondato: ha confermato che la fattispecie di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) tutela la fede pubblica personale e che tale reato può anche coesistere con la truffa, quindi la remissione della querela non impone automaticamente il non doversi procedere per la qualificazione alternativa. Sul secondo motivo ha rilevato la genericità e l'ineditività della doglianza, osservando inoltre che l'appellante non aveva chiesto specificamente in appello la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e che il giudice d'appello non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive se non è stata formulata richiesta motivata (richiamo art. 597, comma 5, c.p.p.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2, c.p.

    Riferimento alla condotta originaria di minaccia grave per la quale alcuni capi di imputazione sono stati dichiarati estinti per remissione di querela; citata come quadro fattuale.

  • art. 494 c.p. (sostituzione di persona)

    La Corte interpreta la norma come tutela della "fede pubblica" personale e ritiene che il delitto sia idoneo a tutelare interessi anche patrimoniali o privati nelle circostanze concrete; ne può derivare concorso formale con la truffa.

  • art. 640 c.p. (truffa)

    Norma a tutela del patrimonio della vittima; la Corte osserva che la configurabilità della truffa non esclude la configurazione della sostituzione di persona quando sussiste l'inganno relativo a identità o qualità personali.

  • art. 163 c.p.

    Riferimento alla sospensione condizionale della pena riconosciuta dal giudice d'appello.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norma richiamata per delimitare i motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte rileva ineditezza o genericità rispetto ai motivi di appello.

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    Richiamato per affermare il limite del potere del giudice d'appello di applicare sanzioni sostitutive d'ufficio: è necessaria specifica e motivata richiesta nell'atto di impugnazione.

  • art. 53 L. n. 689/1981

    Norma che disciplina la possibilità di sostituire pene detentive brevi con pene pecuniarie; la Corte osserva che non può essere applicata d'ufficio dall'appello se non richiesta espressamente.

  • art. 57, comma 2 L. n. 689/1981

    Richiamato in relazione alla disciplina delle sanzioni sostitutive e della loro applicazione; la Corte evidenzia l'inoperatività dell'istanza non proposta in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla cassa delle ammende per inammissibilità per profili di colpa.

  • art. 2 Cost.

    Richiamo costituzionale citato nella motivazione quale fondamento generico del dovere di solidarietà tra consociati e della tutela della fede pubblica.

Massime di principio

  • La distinzione tra truffa (art. 640 c.p.) e sostituzione di persona (art. 494 c.p.) va fatta valutando il bene giuridico tutelato: la truffa tutela il patrimonio, la sostituzione di persona tutela la fede pubblica relativa all'identità o qualità personali; tuttavia le due fattispecie possono coesistere e non si escludono a vicenda.
  • La remissione della querela incide sulle fattispecie che sono procedibili a querela di parte; tuttavia se la condotta integra anche delitti perseguibili d'ufficio o altri delitti con diverso oggetto di tutela, la remissione non determina automaticamente l'archiviazione di tutte le qualificazioni alternative.
  • In sede di impugnazione è cruciale proporre in modo specifico e motivato le doglianze che si intendono portare in cassazione: censure nuove rispetto all'appello sono spesso ritenute inedite e non ammissibili.
  • Il giudice d'appello non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive previste dalla legge (L. 689/1981) se nel ricorso di appello non è stata formulata una richiesta specifica e motivata (limite imposto dall'art. 597 c.p.p.).
  • Quando si contesta la qualificazione giuridica del fatto, è necessario fornire in sede di impugnazione argomentazioni circostanziate e puntuali che dimostrino perché la fattispecie alternativa sia più aderente alla fattispecie concreta; affermazioni generiche o dedotte per la prima volta in cassazione sono destinate a non essere accolte.
  • Se la decisione di merito ridetermina la pena, chi impugna deve indicare chiaramente le ragioni per cui la motivazione è insufficiente o errata e, se interessa l'applicazione di istituti sostitutivi (es. convertibilità in pena pecuniaria), deve averne fatto espressa richiesta nel grado precedente.

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