Sentenza n. 287/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione di ARERA – AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE n. 363 del 3 agosto 2021 recante la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2); - della Delibera del Consiglio Regionale della Regione Liguria n. 11 del 19 luglio 2022 (pubblicata sul BURL del 3 agosto 2022), recante l'approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle bonifiche 2021-2026, nella parte in cui individua gli impianti “minimi”; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, si opus sit e nei limiti dei motivi di ricorso, il Programma nazionale di Gestione dei rifiuti, adottato con D.M. 24 giugno 2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. 30 giugno 2022, n. 151, la Delibera di Giunta n. 439 del 20 maggio 2022 recante l'“Approvazione proposta di schema definitivo di aggiornamento del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche 2021-2026, con Piano di monitoraggio e Dichiarazione di sintesi”, la Delibera di Giunta n. 341 del 15 aprile 2022 avente ad oggetto “valutazione positiva in merito alla sostenibilità ambientale dell'Aggiornamento 2021-2026 del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche per le ragioni e con le prescrizioni e raccomandazioni indicate nel parere motivato n. 343 del 18/3/2022 e del 12/4/2022, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto”; nonché la Delibera di Giunta n. 1134 del 10 dicembre 2021 recante l'“Adozione dello schema di aggiornamento del Piano regionale di Gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2021-2026”, ai fini dell'avvio della fase di consultazione pubblica per la Valutazione Ambientale Strategica ex articolo 9 della l. r. n. 32/2012, e, ove occorrer possa, la Delibera n. 17 del 13 dicembre 2021 del Comitato d'Ambito recante al Punto 4 la “Presa d'atto degli impianti “minimi” e di altre tipologie da sottoporre a regolazione tariffaria secondo il MTR-2 ARERA”; ogni atto e provvedimento relativo all'istruttoria condotta ai fini della qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo e della conseguente individuazione degli impianti integrati, minimi e aggiuntivi; - della nota prot. n. 105692 del 10 dicembre 2021, trasmessa dalla Regione Liguria ad ARERA, avente ad oggetto a “Richiesta di informazioni in materia di impianto di trattamento di chiusura del ciclo rifiuti ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui alla Deliberazione 3 agosto 2021 n. 363", conosciuta con nota prot. n. 1044856 del 20 settembre 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Montello S.p.A. il 3/11/2023: - della Deliberazione di ARERA – AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE n. 389 del 3 agosto 2023 recante “aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, si opus sit e nei limiti dei motivi di ricorso, il Programma nazionale di Gestione dei rifiuti, adottato con D.M. 24 giugno 2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. 30 giugno 2022, n. 151.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni ARERA n. 363 del 3 agosto 2021 e n. 389 del 3 agosto 2023 sul metodo tariffario rifiuti MTR-2, nonché atti regionali della Liguria relativi all’individuazione degli impianti minimi
Esito
Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato la disciplina tariffaria ARERA relativa al secondo periodo regolatorio MTR-2, l’aggiornamento del Piano regionale ligure di gestione dei rifiuti nella parte concernente l’individuazione degli impianti minimi, gli atti presupposti e connessi e, con motivi aggiunti, l’aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti. Dal testo della sentenza non risultano esaminati nel merito i singoli motivi di illegittimità dedotti. In prossimità dell’udienza di merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, evidenziando che il periodo regolatorio era cessato, che analoghi ricorsi erano già stati accolti e confermati in appello e che, per il tempo trascorso e gli ulteriori sviluppi, era venuta meno l’utilità della pronuncia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto decisiva l’inequivoca dichiarazione della ricorrente di non ritenere più utile una pronuncia sulla domanda di annullamento, in un contesto nel quale il periodo regolatorio era cessato e la pronuncia non avrebbe più arrecato un’utilità concreta. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere inutilmente pronunciata la sentenza. Le spese sono state compensate tra le parti costituite in ragione dell’esito meramente processuale della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La domanda deve essere dichiarata improcedibile quando, per una situazione di fatto o di diritto sopravvenuta e per l’inequivoca rinuncia all’utilità della pronuncia, viene meno l’interesse concreto alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dalla sentenza nel quadro processuale della decisione; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità della domanda quando, dopo la proposizione del ricorso, interviene una situazione di fatto o di diritto nuova che rende concretamente inutile la pronuncia richiesta.
- La dichiarazione inequivoca del ricorrente di non ritenere più utile la decisione sulla domanda annullatoria è sufficiente, ove coerente con le sopravvenienze dedotte, a fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione del periodo regolatorio oggetto dell’impugnazione e il decorso del tempo possono far venire meno l’utilità concreta della pronuncia, impedendo l’esame nel merito dell’impugnativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 158/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 159/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 160/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 162/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 163/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 164/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →