Sentenza n. 545/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per “casi speciali” in permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dalla Questura di Pistoia il 22/04/2025 prot. n. 18/2025, notificato il 04/06/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per casi speciali in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nel febbraio 2019 domanda di protezione internazionale, respinta dalla Commissione territoriale, e aveva impugnato tale diniego davanti al Tribunale ordinario di Firenze. Con provvedimento del 13 settembre 2023, il Tribunale aveva disposto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari con dicitura casi speciali, poi rilasciato il 6 ottobre 2023. Il ricorrente aveva quindi chiesto alla Questura di Pistoia la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura aveva respinto l’istanza ritenendo ostativa la circostanza che il permesso fosse stato rilasciato dopo l’entrata in vigore della legge n. 50/2023, che aveva eliminato la possibilità di conversione dei permessi per protezione speciale. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, convertito nella legge n. 50/2023, sostenendo che la disciplina previgente continua ad applicarsi alle istanze originarie presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, indipendentemente dalla data di rilascio del titolo e dalla successiva data della domanda di conversione. Ha inoltre richiamato il comma 3 della medesima disposizione, che fa salva la facoltà di conversione dei permessi per protezione speciale in corso di validità, ove ricorrano i requisiti di legge. Con il secondo motivo ha dedotto l’illogicità del diniego per non avere l’Amministrazione considerato che il permesso era stato rilasciato soltanto a seguito dell’accoglimento giudiziale del ricorso contro il diniego della protezione, originariamente richiesta nel 2019.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti fondati. Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 9634 del 5 dicembre 2025, ha affermato che la disciplina transitoria dell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023 riguarda le istanze originariamente presentate per il rilascio del titolo poi oggetto di conversione, e non soltanto le istanze di conversione. La data rilevante è quindi quella della domanda originaria di protezione, non quella del rilascio del permesso conseguente all’accertamento giudiziale né quella della domanda di conversione. Poiché la domanda di protezione era stata presentata nel 2019, il ricorrente rientrava nel regime previgente e conservava la possibilità di chiedere la conversione in permesso per lavoro subordinato, in presenza degli ulteriori requisiti di legge. Il diniego fondato esclusivamente sulla data successiva di rilascio del permesso è stato pertanto annullato. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50/2023
Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
La disposizione transitoria si riferisce all’istanza originaria per il rilascio del titolo di soggiorno da convertire, non alla successiva istanza di conversione. La data rilevante è quella della domanda originaria di protezione.
art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50/2023
resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge
La disposizione conferma, nell’ambito del regime transitorio, la possibilità di conversione dei permessi per protezione speciale in corso di validità, ove sussistano gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
art. 1, comma 9, d.l. n. 113/2018, convertito in l. n. 132/2018
È richiamato quale fondamento della disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari con dicitura casi speciali.
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
È richiamato in relazione alla disciplina dei permessi di soggiorno per protezione speciale e alla precedente possibilità di conversione.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria dell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, convertito nella legge n. 50/2023, rileva la data di presentazione dell’istanza originaria per il rilascio del titolo di soggiorno da convertire, non la data della successiva istanza di conversione.
- Quando il titolo di soggiorno per protezione speciale è rilasciato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina in esecuzione di un provvedimento giudiziale favorevole relativo a una domanda di protezione presentata anteriormente, la posizione dello straniero resta assoggettata al regime previgente, compresa la facoltà di conversione in permesso per lavoro subordinato, se ricorrono gli ulteriori requisiti di legge.
- L’Amministrazione non può negare la conversione di un permesso per protezione speciale sulla sola base della data posteriore di rilascio del titolo, quando l’istanza originaria di protezione era stata presentata prima dell’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta e il rilascio è conseguito a un accertamento giudiziale favorevole.
- L’interpretazione della disciplina transitoria deve evitare che la conservazione dei diritti dipenda dai tempi amministrativi o giudiziari di definizione della domanda originaria, così da prevenire disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche.
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