Cassazione Penale, Sentenza n. 20785/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato (o riconosciuto solo parzialmente) la sua domanda di rimedi risarcitori per condizioni di detenzione inumane/degradanti. I motivi di impugnazione sono: (1) errore nel computo dello spazio minimo fruibile in cella, dovendosi detrarre anche i volumi occupati da armadietti sospesi che impediscono il calpestio della superficie sottostante; (2) vizio nella valutazione del sovraffollamento, poiché il Tribunale si è limitato al rapporto tra capienza istituto/numero detenuti e non ha verificato la superficie pro capite effettiva nelle singole celle; (3) errata interpretazione della soglia di 15 giorni prevista dall'art. 35-ter ord. pen., essendo i singoli periodi inferiori a 15 giorni ma potenzialmente cumulabili se disposti in continuità temporale tra diversi istituti.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi (primo: criteri di computo dello spazio individuale ritenuti conformi alla giurisprudenza; secondo: il criterio basato sul rapporto capienza/numero detenuti ritenuto affidabile e, in ogni caso, gli elementi compensativi delle condizioni (bagno riservato con doccia, ore all'aperto, socialità) escludevano la violazione dell'art. 3 Cedu). Ha invece accolto il terzo motivo: l'ordinanza viene annullata e rinviata al Tribunale affinché verifichi le relazioni diacroniche tra i brevi periodi di detenzione nei diversi istituti per accertare se, considerati nel loro concatenamento, raggiungano la soglia di 15 giorni prevista dall'art. 35-ter ord. pen. e diano diritto al rimedio risarcitorio.
Norme richiamate
art. 35-ter ord. pen.
non presente una citazione testuale della norma nel corpo della sentenza oltre al riferimento alla soglia dei quindici giorni
La Corte interpreta la soglia minima di 15 giorni come computabile anche cumulando periodi di detenzione inferiori se essi si inseriscono in una detenzione ininterrotta che si svolge in più istituti; pertanto i periodi brevi possono concorrere al raggiungimento della soglia se collegati temporaneamente
art. 3 CEDU
La presunzione di violazione dell'art. 3 Cedu derivante da condizioni carcerarie può essere superata da fattori compensativi (es. bagno riservato con doccia e acqua calda, ore di uscita/aria, ore di socialità); il Tribunale ha ritenuto tali elementi idonei a escludere la violazione nel caso concreto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 2586 del 04/12/2020, Rv. 280355 e Sez. 1, n. 50387 del 18/11/2019, Vitale)
in tema di rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter ord. pen., ai fini del computo del periodo di quindici giorni previsto dalla norma quale soglia minima di rilevanza del pregiudizio subito, occorre considerare anche i periodi di detenzione di durata inferiore, qualora gli stessi si inseriscano nel contesto di una detenzione ininterrotta, iniziata o proseguita in altri istituti
Tale giurisprudenza è richiamata per affermare che i periodi inferiori a 15 giorni devono essere considerati ai fini risarcitori quando costituiscono parte di una sequenza ininterrotta di detenzione; la Corte ha richiamato e applicato questo principio per annullare e rinviare
Criteri giurisprudenziali sul computo dello spazio minimo individuale in cella
Il computo dello spazio individuale si effettua al netto degli arredi ingombranti e inamovibili; i mobili sospesi sono esclusi solo se effettivamente impeditivi della piena libertà di movimento; la Corte ritiene corretta l'applicazione dei criteri adottati dal Tribunale nel caso concreto
Massime di principio
- I periodi di detenzione inferiori a 15 giorni possono essere cumulati ai fini del rimedio risarcitorio previsto dall'art. 35-ter ord. pen. se si inseriscono in una detenzione ininterrotta che si svolge in più istituti; occorre valutare le relazioni diacronia tra i periodi
- Il calcolo dello spazio minimo individuale in cella si effettua al netto dei mobili ingombranti e inamovibili; i mobili sospesi sono rilevanti solo se concretamente impediscono il movimento e l'uso della superficie sottostante
- Il rapporto tra capienza dell'istituto e numero di detenuti presenti è un criterio affidabile per rilevare il fenomeno del sovraffollamento; tuttavia va comunque verificata, se pertinente, la superficie pro capite nelle singole celle
- Fattori compensativi (bagno riservato e fruibile, presenza di box doccia con acqua calda, ore di attività all'aperto e socialità) possono eliminare la presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU anche quando la superficie pro capite appare marginalmente inferiore alla soglia tabellare
- Se un tribunale non esamina elementi decisivi (es. continuità temporale di brevi periodi detentivi), la decisione può essere annullata e il giudizio rimesso per un esame di merito più approfondito
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