Cassazione Penale, Ordinanza n. 16764/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza del pubblico ministero e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a un condannato, perché questi non avrebbe adempiuto all'obbligo di restituzione cui il beneficio era stato subordinato. Nel ricorso per cassazione si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che nella sentenza di cognizione non sarebbe stato indicato il termine entro il quale adempiere all'obbligo restitutorio, con conseguente illegittimità della revoca del beneficio. La difesa ha inoltre prospettato, in termini generici, l'impossibilità di adempiere, richiamando anche la sopravvenuta morte della persona offesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato quanto alla doglianza sul termine per l'adempimento, osservando che il giudice dell'esecuzione si è conformato al principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, quando il termine non sia fissato nella sentenza e non sia poi successivamente stabilito, esso coincide con quello previsto dall'art. 163 cod. proc. pen.; decorso inutilmente tale termine, la sospensione condizionale va revocata. Ha inoltre ritenuto inconferente la questione dell'asserita impossibilità di adempiere, sia perché formulata in modo astratto e generico, sia perché il beneficio era condizionato alla restituzione di quanto sottratto, anche per equivalente, con irrilevanza della morte della persona offesa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 163 c.p.
è richiamato come termine legale cui rinvia, in mancanza di diversa fissazione, il termine per adempiere all'obbligo imposto quale condizione della sospensione condizionale della pena
art. 163 cod. proc. pen.
nel testo è menzionato, ma il riferimento appare materialmente improprio; il principio richiamato collega comunque alla disciplina della sospensione condizionale il termine entro cui deve essere adempiuta la condizione
art. 616 c.p.p.
consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Quando la sentenza di cognizione non fissi il termine per l'adempimento dell'obbligo posto come condizione della sospensione condizionale della pena, e tale termine non sia successivamente determinato, esso si individua nel termine legale richiamato dalla disciplina della sospensione condizionale; se il condannato non adempie entro quel termine, il beneficio deve essere revocato.
- Nel giudizio di esecuzione, la revoca della sospensione condizionale è legittima quando risulti l'inadempimento dell'obbligo cui il beneficio era subordinato e la difesa non alleghi elementi specifici e concretamente idonei a escludere l'inadempibilità o a incidere sul presupposto della revoca.
- La deduzione di una impossibilità di adempiere, per poter incidere sulla revoca del beneficio, deve essere sorretta da allegazioni puntuali e non meramente astratte o generiche; inoltre, se la condizione riguarda la restituzione di quanto sottratto, anche per equivalente, non è decisiva la sopravvenuta morte della persona offesa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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