Cassazione Civile, Ordinanza n. 12222/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato, con due motivi, la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro il diniego di primo grado avverso un avviso di accertamento IRPEF fondato su rettifica sintetica del reddito per l'anno 2006, richiamato nel testo insieme all'anno 2008. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando la violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e art. 132 c.p.c. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva ritenuto legittima la determinazione sintetica del reddito senza considerare le prove offerte: in particolare aveva contestato la notifica dell'avviso, la valutazione dell'autoveicolo ritenuto non strumentale alla professione, la contribuzione della madre alle spese dell'immobile ereditato e la modestia dei costi degli altri immobili, gravati da ipoteca o ancora rustici.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbito il secondo. Ha affermato che la sentenza della CTR era nulla per motivazione solo apparente, perché si era limitata ad aderire alla decisione di primo grado e alle deduzioni dell'Ufficio senza dare conto, neppure sinteticamente, delle ragioni del rigetto dell'appello e senza rispondere alle specifiche censure del contribuente. Per questo ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per dedurre la violazione di legge sostanziale in tema di accertamento sintetico
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
imposta l'obbligo di motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione comporta nullità quando la motivazione è meramente apparente
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma generale sull'obbligo di motivazione della sentenza
art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
norma richiamata dal ricorrente quale disciplina dell'accertamento sintetico del reddito
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nella giurisprudenza citata per ribadire il dovere di motivazione nel processo tributario
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nella giurisprudenza citata a sostegno del contenuto minimo della motivazione
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza di appello è nulla per motivazione apparente quando si limita ad aderire in modo acritico alla decisione di primo grado o alle difese dell'Ufficio, senza dare conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di gravame.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d'appello renda percepibile il percorso argomentativo seguito, confrontandosi con le specifiche censure sollevate dall'appellante; in mancanza, non è possibile individuare il thema decidendum né verificare la reale valutazione dei motivi di impugnazione.
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla come error in procedendo, quando il testo, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e costringe l'interprete a ipotesi ricostruttive.
- Quando l'appellante deduce specifiche doglianze avverso l'accertamento sintetico del reddito, il giudice di merito deve esaminare e confutare tali censure; l'omissione di una risposta puntuale integra vizio di motivazione rilevante in cassazione.
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