Cassazione Penale, Sentenza n. 06830/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato (sentenza del Tribunale di Ravenna del 28/02/2023, irrevocabile il 17/10/2023) per mancanza, secondo la Corte territoriale, di una procura speciale che autorizzasse il difensore a proporre tale istanza. Il ricorrente deduceva che la procura allegata conferiva al difensore poteri amplissimi, comprensivi di proporre ogni tipo di impugnazione e istanza in ogni stato e grado del procedimento, quindi anche la richiesta di rescissione del giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: dalla consultazione degli atti è emerso che la procura speciale conferiva al difensore il potere di proporre ogni tipo di impugnazione e istanza, sicché la facoltà di richiedere la rescissione del giudicato si intendeva compresa. La Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna affinché proceda alla valutazione nel merito della richiesta di rescissione del giudicato.
Norme richiamate
art. 1367 cod. civ.
La procura, quale atto negoziale, va interpretata secondo le regole del codice civile; in caso di dubbio le espressioni devono essere intese nel senso che possano produrre qualche effetto, favorendo l'efficacia del mandato.
art. 100 comma 3 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione di efficacia della procura per un solo grado del processo, ma tale presunzione può essere superata dalla manifestazione di volontà della parte desumibile dall'interpretazione del mandato.
Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014 (giurisprudenza)
Ha qualificato la rescissione del giudicato come mezzo di impugnazione straordinario; pertanto rientra nei poteri compresi in una procura che conferisca il potere di proporre ogni tipo di impugnazione.
Sez. 2, n. 16035 del 12/02/2020 (giurisprudenza)
Conferma il criterio interpretativo favorevole alla efficacia delle procure, richiamando l'art. 1367 c.c.: nel dubbio le formule vanno interpretate nel senso che producano effetto.
Sez. 6, n. 31362 del 08/05/2018 (giurisprudenza)
Ritenuta idonea una procura che attribuiva 'ogni facoltà prevista dalla legge' a comprendere anche il potere di proporre appello, a dimostrazione della tendenza interpretativa volta a valorizzare la volontà della parte.
Massime di principio
- Una procura speciale che utilizza espressioni generiche e ampie (es. ogni tipo di impugnazione, ogni facoltà prevista dalla legge) va interpretata favorevolmente e può comprendere anche rimedi straordinari come la rescissione del giudicato.
- In caso di dubbio sull'ambito della procura si applica l'art. 1367 c.c.: le formule devono essere interpretate nel senso che possano avere qualche effetto, privilegiando l'efficacia del mandato.
- La presunzione di efficacia della procura per un solo grado prevista dall'art. 100 c.p.p. non è assoluta: la volontà della parte, desumibile dall'interpretazione del mandato, può estendere i poteri del difensore.
- Per evitare contestazioni procedurali è consigliabile che la procura speciale indichi espressamente l'autorizzazione a proporre impugnazioni o istanze specifiche (compresa la rescissione del giudicato) quando si intende conferire tali poteri.
- Se il giudice di merito o d'appello dichiara l'inammissibilità per carenza di procura, è possibile impugnare tale statuizione in cassazione; se la Cassazione ritiene la procura valida, il provvedimento può essere annullato e gli atti rinviati per la valutazione del merito.
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