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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33709/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva fruito, per il periodo d'imposta 2005, dell'esenzione IRAP prevista dalla normativa regionale siciliana sugli incentivi fiscali. A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'Ufficio contestava la mancanza del requisito temporale richiesto dalla legge, ritenendo che il beneficio spettasse solo alle imprese già operanti in Sicilia e in grado di utilizzare come base di calcolo la media della base imponibile dichiarata nel triennio 2001-2003. La contribuente impugnava l'avviso sostenendo che la norma non richiedesse espressamente la preesistenza dell'impresa al triennio di riferimento e che tale requisito fosse stato introdotto impropriamente dall'Amministrazione con circolare; inoltre deduceva una possibile disparità di trattamento rispetto alle imprese sorte dopo l'entrata in vigore della legge. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa interpretazione dell'art. 15 della L.R. Sicilia n. 21/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 15 della L.R. Sicilia n. 21/2003, nel riconoscere l'esenzione IRAP solo alle imprese "già operanti in Sicilia" e limitatamente alla parte di base imponibile eccedente la media del triennio 2001-2003, presuppone necessariamente la preesistenza dell'impresa. Tale requisito discende dalla lettera della norma, dall'uso dell'avverbio "già", e dal fatto che il calcolo della media si fonda sulle dichiarazioni presentate nei tre esercizi precedenti, che implicano l'esistenza del soggetto contribuente. La Corte ha inoltre richiamato la disciplina europea sugli aiuti di Stato, osservando che il riferimento al triennio è imposto anche dal Reg. (CE) n. 69/2001 e dalla decisione della Commissione UE del 7 febbraio 2007. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 L.R. Sicilia 29 dicembre 2003 n. 21

    "alle imprese già operanti in Sicilia e per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003"

    la disposizione richiede la preesistenza e operatività dell'impresa in Sicilia e limita il beneficio alla quota di base imponibile eccedente la media del triennio di riferimento

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    costituisce il parametro processuale della censura per violazione e falsa applicazione di legge dedotta nel ricorso

  • art. 2, comma 2, Reg. (CE) n. 69/2001

    la disciplina regionale sugli incentivi è subordinata a tale normativa europea, che richiede il riferimento al triennio considerato

  • decisione della Commissione delle Comunità europee del 07.02.2007

    qualifica i benefici fiscali in questione come aiuti di Stato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando una disposizione agevolativa riserva il beneficio alle imprese "già operanti" in un determinato ambito territoriale, la preesistenza dell'impresa rispetto al periodo di riferimento è requisito desumibile dalla lettera della norma e non necessita di un'espressa ulteriore specificazione amministrativa.
  • Se il beneficio fiscale è parametrato alla media di una base imponibile dichiarata nel triennio precedente, la fruizione presuppone necessariamente l'esistenza del soggetto contribuente nei periodi d'imposta considerati, poiché il calcolo si fonda su dichiarazioni già presentate.
  • In materia di agevolazioni fiscali qualificate come aiuti di Stato, l'interpretazione della disciplina interna deve coordinarsi con la normativa europea applicabile e con gli eventuali limiti da essa imposti.
  • La denuncia di disparità di trattamento non può prevalere su una lettura testuale e sistematica della norma quando il requisito contestato emerge direttamente dal dato normativo e dalla struttura del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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