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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20201/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione di imposte di registro e ipocatastali emesso in relazione a un atto di permuta avente ad oggetto una porzione di fabbricato. L’Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato del bene e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva rideterminato il valore venale del fabbricato tenendo conto anche della locazione in corso. La contribuente ricorre in cassazione con cinque motivi: contesta, anzitutto, che il giudice di merito abbia riqualificato l’atto come vendita e non come permuta, sostenendo che l’operazione riguardava lo scambio di un credito con l’immobile; lamenta poi l’omesso esame della superficie reale dell’unità immobiliare, dedotta come inferiore a quella considerata dall’Agenzia; denuncia la violazione delle norme sul criterio del prezzo-valore e l’asserita inversione dell’onere della prova; censura il preteso uso contraddittorio dei valori OMI e il mancato esame della prova contraria offerta con consulenza di parte e visura catastale; infine ribadisce che l’atto era una permuta e che, al più, si sarebbe dovuto tassare il maggior valore del credito ceduto, non dell’immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quinto motivo perché la sentenza impugnata non aveva realmente riqualificato l’atto: il riferimento alla presa in considerazione del fabbricato, escludendo la permuta, non costituiva ratio decidendi, e comunque la permuta non impedisce la rettifica del valore del bene trasferito ai fini dell’imposta di registro. Ha respinto anche il secondo e il terzo motivo, osservando che la doglianza sulla superficie dell’immobile verteva su un accertamento di fatto, non sindacabile come violazione di legge, e che il vizio di cui all’art. 2697 c.c. ricorre solo quando l’onere probatorio sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando il giudice valuti come più attendibili alcune prove rispetto ad altre. Ha inoltre rilevato che il criterio del prezzo-valore non era applicabile al bene oggetto della controversia, non trattandosi di unità abitativa, e solo in presenza dei relativi presupposti normativi e di apposita richiesta. È stato infine respinto il quarto motivo, poiché le questioni fattuali erano già state esaminate nei gradi di merito e la rettifica di valore non derivava da una meccanica applicazione dei dati OMI, ma da una specifica rideterminazione compiuta già in primo grado. Le spese di merito sono state compensate; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme alle censure processuali, ma non ritenuto violato; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio di motivazione o di esame dei fatti nei termini dedotti.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l’erronea qualificazione dell’atto, ma la Corte ha escluso che vi fosse una riqualificazione dell’operazione.

  • art. 1552 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di permuta dell’atto; la Corte ha chiarito che la permuta non impedisce la rettifica del valore del bene trasferito.

  • art. 2700 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al valore probatorio dell’atto pubblico; la censura è stata respinta nel quadro del rigetto del motivo sulla qualificazione dell’atto.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere alla parte sbagliata; non ricorre quando si limita a valutare la maggiore attendibilità di alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nelle doglianze di ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte ha escluso l’erronea riqualificazione dell’atto e ha ritenuto esaminate le questioni fattuali.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura sull’apprezzamento delle prove; la Corte ha ribadito che il giudice di merito ha effettuato una valutazione probatoria.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 20, 21, 43, 51, 52

    Le norme sono state considerate nel definire base imponibile e rettifica del valore; la Corte ha affermato che la rettifica del maggior valore del bene permutato è compatibile con il criterio dell’imposta di registro.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, comma 1, lett. b)

    valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta

    Nella permuta, la base imponibile è il valore del bene oggetto di tassazione; ciò non esclude la rettifica se il bene ha un valore di mercato superiore a quello dichiarato.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52

    Richiamato per la rettifica del valore e per il criterio del prezzo-valore, che però la Corte ha ritenuto non applicabile al caso concreto.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 5-bis

    Il criterio del prezzo-valore può applicarsi solo a unità immobiliari a destinazione abitativa e se richiesto nell’atto; non era applicabile al bene in controversia.

  • L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497

    Richiamato quale base normativa del criterio del prezzo-valore; la Corte ne ha escluso l’applicabilità al caso concreto per ragioni oggettive e formali.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 111

    Non risulta dalla sentenza una specifica interpretazione sostanziale; il riferimento è solo nel contesto dei motivi di ricorso.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato applicato per dare atto dei presupposti del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, la permuta non impedisce la rettifica del valore del bene trasferito: ai fini della base imponibile rileva il valore venale del bene che forma oggetto della maggiore imposta.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non può essere usata per contestare il modo in cui il giudice ha valutato le prove contrapposte.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non si identifica con l’omessa considerazione di singoli documenti o argomenti difensivi, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in esame.
  • Il criterio del prezzo-valore è applicabile solo nei casi e alle condizioni previste dalla legge, in particolare per unità immobiliari a destinazione abitativa e ove sia stato richiesto nell’atto; non si estende automaticamente ad altri beni immobili.
  • L’utilizzo dei valori OMI non esaurisce di per sé l’accertamento tributario sul valore del bene, potendo la rettifica fondarsi su una specifica rideterminazione del valore operata dal giudice di merito o dall’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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