Cassazione Penale, Ordinanza n. 05547/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per guida senza patente, deducendo due censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avesse omesso di valorizzare elementi favorevoli alla sua posizione e chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi riproponessero censure già esaminate e disattese in appello senza una critica specifica e puntuale alla motivazione impugnata. Nel merito, ha osservato che il diniego dell'art. 131-bis c.p. era giustificato dall'abitualità della condotta, rilevante nel caso della guida senza patente, reato che assume rilievo penale solo in caso di reiterazione nel biennio; quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello fondata su gravità, reiterazione, assenza di collaborazione/resipiscenza e mancanza di elementi positivi. Conseguentemente ha disposto la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta presenti caratteri di abitualità; nel caso esaminato, la reiterazione degli illeciti e la pervicacia dell'agente hanno impedito l'applicazione dell'istituto.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivi a favore dell'imputato; lo stato di incensuratezza, da solo, non è sufficiente dopo la riforma del 2008.
art. 133 c.p.
Il giudizio sulla tenuità dell'offesa richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, potendo il giudice richiamare solo gli elementi ritenuti rilevanti.
art. 116, comma 15, Cod. strada
La guida senza patente rileva penalmente nel caso di recidiva/reiterazione nel biennio, elemento valorizzato per escludere la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la fattispecie concreta evidenzi abitualità della condotta o reiterazione degli illeciti, anche se l'imputato è formalmente incensurato.
- Nel giudizio ex art. 131-bis c.p. il giudice deve apprezzare globalmente le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo, ma non è tenuto a esaminare analiticamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente indicare quelli ritenuti decisivi.
- Le circostanze attenuanti generiche non sono dovute per il solo fatto dell'incensuratezza: il giudice può negarle in presenza di elementi negativi o della mancanza di fattori positivi, purché la motivazione dia conto in modo non illogico delle ragioni della decisione.
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre censure già respinte dal giudice di merito senza una critica specifica e puntuale della motivazione impugnata.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non ricorre assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dal codice di procedura penale.
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