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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14016/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accordo parasociale collegato a un intervento di finanza agevolata: una società veicolo regionale aveva sottoscritto una partecipazione di minoranza nel capitale di una società operativa, con previsione di una commissione annua a carico della società partecipata e di un meccanismo di opzione put a favore dell’investitore e di opzione call a favore del socio imprenditore, accompagnato da una fideiussione personale di quest’ultimo. La società finanziaria ha chiesto il pagamento delle commissioni maturate per alcuni anni e il corrispettivo dovuto a seguito dell’esercizio della put. I convenuti hanno resistito e, dopo il rigetto parziale in primo grado e il rigetto dell’appello, hanno proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) difetto di giurisdizione/competenza per clausola compromissoria statutaria; 2) violazione del divieto di patto leonino per la clausola che regola il calcolo del patrimonio netto e delle perdite; 3) nullità della fideiussione perché il garante sarebbe stato garante di sé medesimo; 4) nullità per contrarietà all’ordine pubblico economico e alla libera circolazione delle partecipazioni, per la previsione di opzioni put e call; 5) nullità della commissione perché avrebbe creato azioni privilegiate non previste dallo statuto; 6) omesso esame circa il valore della partecipazione e la disciplina di trattenimento della commissione; 7) omesso esame della dedotta tardività/irritualità dell’esercizio della put; 8) violazione delle regole sulla compensazione, invocata rispetto a un credito verso un terzo estraneo al giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi e il quinto, non fondati o comunque non coerenti con il decisum impugnato; ha dichiarato inammissibili anche il sesto e il settimo per difetti di autosufficienza e per errata qualificazione del vizio denunciato; ha respinto l’ottavo motivo, rilevando che la compensazione presuppone reciprocità tra le medesime parti e che, comunque, l’eccezione era tardiva. Sul quarto motivo la Corte ha confermato la validità delle clausole di opzione put e call nei patti parasociali, richiamando l’orientamento secondo cui esse perseguono una causa concreta lecita di garanzia e sostegno dell’iniziativa imprenditoriale. In definitiva, il ricorso è stato rigettato integralmente, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2265 c.c.

    Il divieto del patto leonino presuppone una pattuizione che escluda in modo totale e costante un socio dagli utili o dalle perdite; non ricorre quando la clausola incida solo sulla determinazione del prezzo di cessione o sui criteri di stima della partecipazione.

  • art. 1936 c.c.

    La fideiussione richiede alterità tra garante e debitore principale; la censura di nullità è infondata se la ricostruzione della clausola mostra che la garanzia opera a fronte dell’eventuale acquisto da parte di soggetto diverso dal promittente principale.

  • art. 1418 c.c.

    Le clausole di opzione put e call inserite in un patto parasociale non sono nulle per il solo fatto di determinare l’acquisto o il riacquisto della partecipazione, ove rispondano a una causa concreta lecita e meritevole di tutela.

  • art. 2348 c.c.

    La previsione di una commissione collegata all’ingresso dell’investitore non integra di per sé creazione di azioni privilegiate, se la commissione è solo un costo dell’operazione e non attribuisce diritti azionari diversi.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità devono essere specifiche e aderenti alla decisione impugnata; l’omesso esame di un fatto decisivo deve essere indicato nei suoi elementi storici e di decisività, mentre la mera contestazione della valutazione di merito non è scrutinabile come violazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e puntualmente riportata nel ricorso, con indicazione dell’atto in cui è stata formulata.

  • art. 183 c.p.c.

    L’eccezione di compensazione in senso stretto deve essere proposta tempestivamente; non è ammissibile introdurla tardivamente e comunque essa richiede la reciprocità dei crediti tra le stesse parti.

  • art. 1242 c.c.

    La compensazione presuppone che ciascuna parte sia contemporaneamente creditrice e debitrice dell’altra; non può operare tra soggetti giuridicamente distinti rispetto alle parti del giudizio.

Massime di principio

  • Nei patti parasociali sono valide le clausole di opzione put e call tra i soci, quando servano a garantire il finanziatore o a strutturare un intervento di sostegno all’iniziativa imprenditoriale; la causa concreta è lecita se la pattuizione resta nell’alveo dell’autonomia contrattuale.
  • Il divieto di patto leonino non colpisce ogni meccanismo che incida sul valore economico della partecipazione, ma solo la clausola che escluda in modo assoluto e costante un socio da utili o perdite.
  • La fideiussione è nulla solo se manca l’alterità fra garante e debitore principale; non basta affermare in astratto che il garante sia coinvolto nell’operazione se la clausola, interpretata nel contesto, garantisce obbligazioni riferibili a un diverso soggetto.
  • In cassazione le censure devono colpire il decisum e rispettare il principio di autosufficienza: il ricorrente deve indicare dove la questione è stata proposta, quale fatto storico sia stato omesso e perché esso sia decisivo.
  • L’eccezione di compensazione è soggetta a preclusioni e richiede reciprocità dei crediti tra le medesime parti; non può essere utilizzata per far valere un credito verso un terzo estraneo al rapporto processuale.
  • La commissione pattuita come costo dell’intervento finanziario non equivale, di per sé, all’attribuzione di diritti azionari privilegiati, se non modifica i diritti incorporati nelle azioni ordinarie.

Come è indicizzato

MateriePatti parasocialiAmministratoriImpugnazioniCompensazione
RamiContrattiSocietarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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