Sentenza n. 2661/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza del 6 febbraio 2026 per il rilascio di un permesso di ricerca di risorse geotermiche per uso geotermico nell’area denominata “Campo Geotermico Eoliano”, estesa 101,4 km²
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il rigetto del 7 maggio 2026 della propria istanza per il permesso di ricerca geotermica. Nel ricorso ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e dei principi generali della stessa legge, oltre a difetto di istruttoria ed eccesso di potere, per omessa comunicazione dei motivi ostativi. In secondo luogo, ha contestato nel merito le ragioni del diniego, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, perplessità, contraddittorietà e illogicità manifesta, nonché falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della l.r. 14/2000. Il provvedimento aveva ritenuto che la ricorrente non possedesse capacità tecnico-economiche adeguate, che l’altra società indicata nell’istanza, pur in possesso dei requisiti, non l’avesse sottoscritta e che mancassero l’indicazione delle quote di conferimento del titolo minerario e la nomina di un rappresentante unico. La Regione ha depositato un rapporto informativo, ma la difesa erariale non lo ha richiamato nei propri scritti difensivi.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo, assorbente, e ha annullato il rigetto. Ha preliminarmente escluso l’esame delle argomentazioni del rapporto informativo regionale, perché il mero deposito della relazione, non accompagnato da un richiamo negli scritti difensivi, non ne trasferisce il contenuto nel thema decidendum né integra una valida motivazione per relationem. Ha quindi rilevato che le carenze documentali e gli altri impedimenti indicati nel diniego erano astrattamente superabili mediante integrazione documentale e chiarimenti, che l’istante avrebbe potuto fornire se fosse stato posto in condizione di partecipare alla fase predecisoria. Per questa ragione non era palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso e non operava l’effetto sanante previsto dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il secondo motivo è stato assorbito; l’Amministrazione dovrà rideterminarsi sull’istanza dopo avere regolarmente svolto il contraddittorio ai sensi dell’art. 10-bis e valutato la documentazione eventualmente prodotta. Spese compensate, con obbligo della Regione di rimborsare il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Nel caso in esame, le circostanze ostative poste dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato erano astrattamente superabili mediante un’integrazione documentale, che l’istante avrebbe potuto produrre ove fosse stato messo in condizione di interloquire nella fase predecisoria del procedimento.
Il preavviso di rigetto è necessario quando i motivi ostativi possono essere superati mediante documenti o chiarimenti che l’interessato avrebbe potuto presentare nel contraddittorio predecisorio.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Tale evidenza difetta allorché i presupposti del diniego non siano incontrovertibili e la partecipazione procedimentale avrebbe consentito all’interessato di illustrare, anche con nuova documentazione, l’effettiva sussistenza dei requisiti, con conseguente possibilità di una diversa conclusione del procedimento.
L’effetto sanante per i vizi procedimentali non opera quando l’interessato, se ammesso al contraddittorio, avrebbe potuto fornire elementi idonei a incidere sull’esito; occorre che sia palese l’inevitabilità del contenuto del provvedimento.
Massime di principio
- L’omessa comunicazione dei motivi ostativi comporta l’annullabilità del diniego quando le carenze indicate dall’amministrazione siano astrattamente superabili mediante integrazione documentale o chiarimenti che l’interessato avrebbe potuto fornire nella fase predecisoria.
- L’esclusione dell’annullabilità prevista dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 non è applicabile se i presupposti del diniego non sono incontrovertibili e la partecipazione procedimentale avrebbe potuto condurre a una diversa decisione; l’amministrazione deve poter dimostrare che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
- Il mero deposito in giudizio di una relazione dell’amministrazione non ne incorpora le argomentazioni nel thema decidendum e non vale come motivazione per relationem se la difesa dell’amministrazione non la richiama nei propri scritti.
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