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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33961/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nusco impugnava la dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli (19/12/2023) che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la prescrizione per alcuni reati e rideterminato la pena per i residui reati (artt. 4 e 10-bis d.lgs. n. 74/2000). I motivi di censura in cassazione (sei motivi, in particolare i primi e il quinto) riguardavano il presunto travisamento probatorio sull'interpretazione del documento "Fatturato TRE": secondo la difesa il documento conteneva 18 tabelle riferibili a tre società del gruppo (Nusco s.p.a., Modo s.r.l., Lux Door s.r.l.) e non solo alla Nusco s.p.a., e i giudici di merito non avrebbero valutato integralmente quelle tabelle né la consulenza di parte (consulenza "Rubino"). Ulteriormente si contestava che la Corte di legittimità non avrebbe esaminato compiutamente tali censure, avendo valutato soltanto la coerenza logica dell'interpretazione data al documento e avendo mal interpretato il quinto motivo relativo alla esistenza della Lux Door negli anni 2007-2009.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha richiamato la disciplina e la giurisprudenza sull'art. 625-bis c.p.p., osservando che tale rimedio è diretto a correggere solo errori materiali o di fatto di tipo percettivo (svista o equivoco) e non può essere usato per impugnare valutazioni di merito o per ottenere una rivalutazione probatoria. La Corte ha ritenuto che non sussistesse un errore di fatto nella sentenza impugnata: la Corte di Cassazione aveva effettivamente considerato e risposto alle censure relative al documento "Fatturato TRE" e aveva motivato in modo coerente la riferibilità del prospetto alla sola Nusco s.p.a.; quanto al quinto motivo, la Corte aveva correttamente inteso che le annualità 2007-2008-2009 non erano oggetto di dedurre autonome contestazioni rilevanti per il giudizio di legittimità. Pertanto la doglianza mirava in realtà a una nuova valutazione di elementi probatori, non rimediabile con l'art. 625-bis. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale, al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    art. 625 bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è limitato a errori materiali o di fatto di tipo percettivo (svista o equivoco) che abbiano influenzato decisivamente la formazione della volontà del giudice; non è applicabile per rivedere valutazioni probatorie o giudizi di merito

  • art. 442 cod. proc. pen.

    norma richiamata per indicare la sentenza di primo grado che ha condannato l'imputato

  • artt. 4 e 10-bis d.lgs. n. 74/2000

    artt. 4 e 10 bis d.lgs n. 74/2000

    norme che definiscono le fattispecie di reato tributario contestate all'imputato (illecito tributario e dichiarazione infedele/omessa)

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    non si può presumere che argomenti non riprodotti in sentenza siano stati letti anziché ritenuti non rilevanti; grava sul ricorrente dimostrare che l'omesso esame era dovuto a errore percettivo e decisivo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    consente la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende conseguente alla dichiarazione di inammissibilità

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata in relazione al criterio per l'eventuale imposizione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) e alla valutazione sull'assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori materiali o di fatto di natura percettiva (svista/equivoco) e non per contestare valutazioni probatorie o giuridiche della Corte di legittimità.
  • L'omissione dell'esame di un motivo può costituire errore di fatto solo se è evidente una svista che dimostri che il motivo non è stato nemmeno letto e che la sua considerazione avrebbe inevitabilmente condotto a decisione diversa; altrimenti si tratta di normale difetto motivazionale non sanabile con il 625-bis.
  • Chi impugna deve provare che la doglianza non esaminata era decisiva per l'esito e che l'omissione discende da un errore percettivo; meri rimandi alla complessità della prova o richieste di nuova lettura del materiale probatorio non sono sufficienti.
  • Non è consentito, mediante il rimedio straordinario, chiedere una rivalutazione degli elementi di fatto o una ricostruzione alternativa dei documenti: tali profili vanno trattati nei gradi ordinari di impugnazione.
  • Chi propone ricorso infondato corre il rischio di essere condannato alle spese e a versare somme in favore della Cassa delle ammende; pertanto è consigliabile valutare attentamente la sussistenza di un errore percettivo manifesto prima di proporre il rimedio.

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