Sentenza n. 5537/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di emersione presentata da un datore di lavoro in suo favore. Il datore di lavoro è deceduto prima della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e prima che il rapporto di lavoro fosse instaurato. Il ricorrente ha dedotto illogicità e difetto di motivazione, violazione dell’art. 103, comma 9, d.l. 34/2020, travisamento dei presupposti di diritto ed eccesso di potere, sostenendo che il decesso del datore di lavoro avrebbe dovuto consentire la prosecuzione della procedura o il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’Amministrazione ha sostenuto la legittimità del diniego, rilevando l’assenza del requisito alloggiativo e la mancata instaurazione del rapporto di lavoro prima del decesso del datore.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo che il rapporto di lavoro promesso non fosse mai stato instaurato prima del decesso del datore. La mera promessa di assunzione, non seguita dalla stipula del contratto di lavoro né perfezionabile mediante la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, non è equiparabile alla cessazione di un rapporto di lavoro. L’art. 103, comma 4, d.l. 34/2020 tutela il lavoratore straniero dagli effetti della cessazione di un rapporto già instaurato, consentendo, in tale diversa ipotesi, il rilascio di un permesso per attesa occupazione; non attribuisce invece tale possibilità quando vi sia stata soltanto una promessa di lavoro. Il richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato è stato ritenuto coerente: la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno per causa imputabile al datore può non precludere il permesso per attesa occupazione solo in presenza di lavoro effettivamente prestato, sebbene irregolare, e non nel caso di una mera promessa di assunzione. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo anche perché l’Amministrazione non avrebbe potuto rilasciare il permesso per attesa occupazione in assenza dell’instaurazione del rapporto e dell’accertamento originario dei requisiti di emersione. Le spese sono state compensate. È stata inoltre rigettata l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la mancanza delle prescritte dichiarazioni reddituali dell’istante e del consolato del Paese di appartenenza in Italia.
Norme richiamate
art. 103, comma 4, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Qualora si sia in presenza di lavoro effettivamente prestato, sebbene in forma irregolare, la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno per fatto addebitabile al datore di lavoro non preclude la possibilità di richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno in favore dello straniero.
La norma consente il rilascio del permesso per attesa occupazione in caso di cessazione di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato o di lavoro effettivamente prestato, ma non in presenza di una mera promessa di assunzione mai seguita dall’instaurazione del rapporto.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo l’emersione consente al lavoratore straniero un periodo di tempo per la ricerca di una nuova attività lavorativa.
La disciplina del permesso per attesa occupazione presuppone che lo straniero abbia già conseguito una posizione regolare mediante l’accertamento dei requisiti dell’emersione e che il rapporto di lavoro sia successivamente cessato.
art. 103, commi 4, 5 e 6, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Il quadro normativo non prevede il rilascio del permesso per attesa occupazione a chi abbia ottenuto il rigetto della domanda di emersione per mancata sussistenza dei requisiti originari.
Massime di principio
- La possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione nell’ambito della procedura di emersione presuppone l’instaurazione di un rapporto di lavoro, o almeno l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa; la mera promessa di assunzione non è sufficiente.
- La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno per causa imputabile al datore di lavoro non impedisce il rilascio del permesso per attesa occupazione soltanto quando sia stato accertato lavoro effettivamente prestato o un rapporto di lavoro già instaurato; tale regola non si applica alla promessa di lavoro mai perfezionata.
- Il permesso per attesa occupazione previsto dalla disciplina dell’emersione presuppone l’accertamento originario dei requisiti per la regolarizzazione e la successiva cessazione del rapporto di lavoro; non può essere rilasciato quando la domanda di emersione sia stata rigettata per la mancanza di tali requisiti o quando il rapporto non sia mai sorto.
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