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Sentenza

Sentenza n. 2812/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1784/2025, depositata e resa pubblica il 18.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 6080/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 20.10.2025;

Giustizia amministrativa202506802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1784/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente e il Ministero era stato condannato a costituire la Carta e ad accreditarvi tale somma, oltre agli interessi. La sentenza era stata notificata al Ministero il 30 luglio 2025 e il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 4 dicembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza provare l'adempimento né dedurre ragioni ostative.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, ammissibile e fondato. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza mediante il certificato della cancelleria e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni statali. Nel merito, ha accertato l'inadempimento del Ministero, che non aveva dato esecuzione al comando giudiziale e non aveva fornito prova neppure di un adempimento parziale. Ha ordinato al Ministero di costituire la Carta elettronica del docente e di accreditarvi euro 500,00, oltre agli accessori di legge liquidati nel giudicato, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato nel dirigente della DGOSV, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni su istanza della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, fissandola in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Consente la fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi a oggetto somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere parametrata agli interessi legali.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il termine dilatorio di 120 giorni costituisce condizione di ammissibilità o procedibilità dell'azione esecutiva e del giudizio di ottemperanza relativo a obblighi di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione, anche quando il giudicato riconosca al privato una prestazione economica o la costituzione di una specifica posizione giuridica.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza relativa a un obbligo di pagamento nei confronti di un'amministrazione statale, il ricorrente deve dimostrare sia il passaggio in giudicato del titolo sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notificazione, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il giudicato contiene un comando chiaro e inequivocabile, l'amministrazione è tenuta a porre in essere tutte le attività necessarie a realizzare concretamente il bene della vita riconosciuto al privato; la mancata prova dell'adempimento, anche parziale, consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inadempimento e ordinare l'esecuzione integrale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e all'istanza della parte interessata.
  • Su richiesta della parte, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata, nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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