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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17823/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. che aveva applicato la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 39/1990, deducendo violazione dell'art. 143 cod.proc.pen. per mancata traduzione della sentenza in lingua a lui nota. Sostiene di non comprendere sufficientemente l'italiano (aveva interprete arabo in udienze precedenti) e che l'assenza della traduzione gli ha impedito di conoscere direttamente le ragioni della decisione e valutare la proposta concordata, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha richiamato l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., osservando che il ricorso contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti è ammesso soltanto per motivi limitatamente indicati (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegittimità della pena o misura di sicurezza). La doglianza sulla mancata traduzione è stata qualificata come estranea a tali motivi (attinente piuttosto a possibili cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. o a vizi di motivazione) e quindi non idonea a sostenere il ricorso per cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 444 cod.proc.pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Nel caso ha formato il fondamento della sentenza di primo grado che ha applicato la pena concordata.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 39/1990

    Norma sostanziale contestata (reato in materia di stupefacenti) rispetto alla quale è stata applicata la pena concordata. (Nella sentenza è richiamato il d.P.R. n. 39/1990 come riferimento normativo del reato).

  • art. 143 cod.proc.pen.

    Richiamato dal ricorrente in quanto previsto per le esigenze di comprensione/lingua; la doglianza riguardava la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato, quindi una pretesa violazione del diritto a comprendere l'atto processuale.

  • art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione contro le sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti ai soli motivi espressamente indicati (espressione della volontà, difetto di correlazione, errata qualificazione, illegittimità della pena). La Corte ha invocato questa norma per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 129 cod.proc.pen.

    Norma che riguarda le cause di proscioglimento; la Corte ha rilevato che la doglianza del ricorrente tendeva a questioni analoghe a quelle di proscioglimento e motivazione, che non rientrano nei motivi ammessi dall'art. 448 comma 2-bis.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma invocata per la statuizione sulle spese e sulla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto la condanna alle spese e la sanzione ritenuta equa.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata in relazione alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla legittimità dell'imposizione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti (patteggiamento) è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis: questioni estranee a questi motivi, anche se importanti, possono rendere il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
  • La mancata traduzione di atti o sentenze può costituire una violazione del diritto di difesa, ma per essere valorizzata in cassazione rispetto a una sentenza di patteggiamento deve essere dimostrato che la lacuna ha inciso concretamente sull'espressione della volontà dell'imputato o su uno degli altri motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis.
  • Problemi di lingua e di interprete vanno sollevati tempestivamente nelle sedi idonee (ad es. richieste di nullità o istanze nelle fasi processuali competenti) perché, se rilevati solo dopo l'applicazione della pena per patteggiamento, rischiano di non trovare rimedio in Cassazione per carenza di interesse.
  • Chi impugna deve articolare il vizio in termini che lo collochino nelle fattispecie di ammissibilità previste dalla legge (ad es. dimostrare che la mancata comprensione ha viziato il consenso al patteggiamento oppure ha determinato un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza).
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare l'obbligo di pagamento delle spese processuali e l'imposizione di una sanzione pecuniaria quando non è ravvisabile l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

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