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Sentenza

Sentenza n. 2055/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, dei seguenti atti e provvedimenti: a) della deliberazione n. 2483 del 2025 del 23 dicembre 2025, con cui il Direttore Generale dell'ASL Napoli 1 Centro ha conferito al Dott. Alessandro Scoppa l'incarico quinquennale di Direzione della U.O.C. “Terapia Intensiva Neonatale” del P.O. Ospedale del Mare; b) del verbale unico della Commissione esaminatrice della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, redatto in data 11/11/2025; c) della conseguente graduatoria finale di merito, con cui il Dott. Carpentieri è stato collocato al secondo posto con punti 82,900 e il Dott. Scoppa al primo posto con punti 84,475; d) della nota prot. n. 0054825/u del 12/02/2026, con cui l'ASL Napoli 1 Centro ha rigettato l'istanza di riesame in autotutela presentata dal ricorrente; e) se e ove occorra, Deliberazione n.1888 del 21/10/2024 di indizione dell'Avviso Pubblico e approvazione dello schema di bando, nella parte in cui consenta un'interpretazione dei criteri di valutazione dei titoli di carriera difforme dalla normativa aziendale e regionale di riferimento; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale; nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente alla rettifica del punteggio e della graduatoria, previo corretto computo dei titoli di carriera secondo la lex specialis di gara; nonché per la condanna dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro a rideterminare la graduatoria finale di merito, collocando il Dott. Mauro Carpentieri al primo posto adottando i conseguenti provvedimenti di conferimento dell'incarico

Giustizia amministrativa202601290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: conferimento dell'incarico quinquennale di Direzione della U.O.C. Terapia Intensiva Neonatale, verbale della commissione, graduatoria finale e rigetto dell'istanza di riesame in autotutela

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato alla procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio indetta per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Terapia Intensiva Neonatale. Si era classificato al secondo posto con 82,900 punti, mentre il controinteressato aveva ottenuto 84,475 punti. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dei criteri generali di valutazione comparativa fissati dall'ASL con la deliberazione n. 991/2017 e dalla lex specialis: secondo il ricorrente, il punteggio pieno per il servizio avrebbe dovuto essere riconosciuto soltanto al servizio prestato con incarico di direzione di struttura complessa, mentre per le altre posizioni dirigenziali il punteggio avrebbe dovuto essere dimezzato. La commissione avrebbe invece applicato un criterio uniforme di un punto per anno di servizio dirigenziale nella disciplina o in disciplina equipollente, con mancata valutazione di circa tredici anni di servizio del ricorrente. Sono stati inoltre dedotti l'eccesso di potere per carenza di motivazione e il difetto di istruttoria, sostenendo che avrebbero dovuto essere riconosciuti ulteriori 2,30 punti per incarichi documentati e non valutati. L'amministrazione si è rimessa al Collegio sulla giurisdizione, mentre il controinteressato ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare i motivi relativi alla valutazione dei titoli, alla graduatoria e al conferimento dell'incarico. La Sezione ha rilevato il contrasto tra un precedente orientamento, secondo cui le innovazioni dell'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992 avrebbero attribuito rilievo decisivo alla graduatoria vincolante e alla natura para-concorsuale della procedura, e il recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui anche l'incarico di direzione di struttura complessa non è conferito mediante pubblico concorso. Ne consegue che non opera il criterio di riparto fondato sull'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 e la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., qualora il giudizio sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme restando preclusioni e decadenze. Le spese sono state integralmente compensate in ragione del recente mutamento dell'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992

    secondo criteri fissati preventivamente; graduatoria dei candidati; candidato che ha conseguito il miglior punteggio

    La Sezione richiama il precedente orientamento secondo cui la valutazione comparativa e la graduatoria avrebbero eliminato il carattere fiduciario della scelta del direttore generale; tuttavia, aderendo al più recente orientamento delle Sezioni Unite, ritiene che la procedura non costituisca pubblico concorso ai fini del riparto di giurisdizione.

  • art. 15, comma 7-quater, d.lgs. 502/1992

    La disposizione è richiamata per distinguere gli incarichi di struttura semplice, il cui conferimento non presuppone una procedura concorsuale o para-concorsuale; la decisione si concentra però sull'incarico di struttura complessa.

  • art. 20, comma 1, l. 118/2022

    La modifica dell'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992 è richiamata nel quadro dell'evoluzione normativa che aveva indotto il precedente orientamento sulla natura della procedura.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    La norma non trova applicazione, secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite, perché il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa non avviene tramite pubblico concorso; la controversia appartiene quindi alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme preclusioni e decadenze.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, ritenendo sussistenti i presupposti per la decisione immediata nel merito dopo la verifica del contraddittorio e dell'istruttoria e l'avviso alle parti.

Massime di principio

  • Le controversie relative al conferimento di incarichi di direzione di strutture sanitarie complesse appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando l'incarico non è conferito tramite un pubblico concorso, anche se la procedura prevede valutazione comparativa, criteri predeterminati e formazione di una graduatoria.
  • La previsione di criteri preventivi di valutazione e di una graduatoria dei candidati non trasforma, ai fini del riparto di giurisdizione, la procedura per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa in un pubblico concorso.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme restando le preclusioni e decadenze già maturate.
  • Un recente mutamento dell'orientamento giurisprudenziale sul riparto di giurisdizione può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieGiurisdizione e ripartoDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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