Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 11209/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento DEL DECRETO EMESSO IN DATA 17.09.2020 DAL MINISTRO DELL'INTERNO E NOTIFICATO IL 11.01.2021 CON IL QUALE VENIVA RESPINTA L'ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA K10/-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202102846

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell'Interno del 17 settembre 2020, notificato l'11 gennaio 2021, con cui era stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Nella camera di consiglio istruttoria il Tribunale ha verificato la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha accertato che persiste l'interesse alla decisione, che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento ai sensi dell'art. 46 c.p.a. e che il ricorrente ha depositato documentazione integrativa. Non essendo state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il Collegio ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. L'ordinanza non decide nel merito la legittimità del diniego di cittadinanza e non regola le spese.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.a.

    Il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'amministrazione è indicato come adempiuto dal Ministero.

  • artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il differimento della trattazione è considerato incompatibile con gli impegni di smaltimento dell'arretrato e con il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, il giudice accerta la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, può trasmettere il fascicolo al Presidente del tribunale per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento, senza definire il giudizio nel merito.
  • La verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere costituisce un passaggio preliminare rilevante ai fini della calendarizzazione della causa e consente, in caso di sopravvenuta carenza di interesse o rinuncia, una definizione in rito secondo le modalità indicate dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.