Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16835/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna con una riduzione di pena ritenuta non massima. Con un unico motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento nella misura massima della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche e il trattamento delle pene accessorie temporanee. La Corte di cassazione ha però rilevato che la Corte di merito aveva già operato una sensibile riduzione della pena, sia sulla pena base, irrogata nel minimo edittale, sia sugli aumenti per la continuazione, fissati in un mese per ciascun reato fine; inoltre, dalla ricapitolazione dei motivi di appello risultava che la durata delle pene accessorie non era stata oggetto di specifica censura. È stata anche respinta la richiesta del difensore di rinvio dell'udienza per il fatto che l'imputato sta espiando altra pena con affidamento in prova, poiché il ricorso era trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, se non ricorre assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 591 c.p.p.

    La decisione richiama implicitamente l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità/censurabilità delle doglianze, trattandosi di valutazioni di merito non manifestamente illogiche.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per escludere l'applicazione della sanzione pecuniaria solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito di apprezzamenti non manifestamente illogici compiuti dal giudice di appello in tema di dosimetria della pena.
  • La censura sulla quantificazione della riduzione di pena per attenuanti generiche è non scrutinabile in sede di legittimità quando la corte di merito abbia motivato in modo non illogico e abbia già applicato un trattamento sanzionatorio sensibilmente mitigato.
  • Non può essere dedotto utilmente in cassazione un profilo relativo a pene accessorie o ad altri capi del trattamento sanzionatorio se tale questione non è stata specificamente devoluta con i motivi di appello.
  • In caso di trattazione del ricorso in camera di consiglio senza presenza delle parti, la mera pendenza di altra esecuzione penale o la sottoposizione a misure alternative non fonda, di per sé, il rinvio dell'udienza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.