Cassazione Penale, Sentenza n. 20912/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Milano del 12/06/2024 che, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e applicandole al reato principale, non le aveva estese agli aumenti di pena derivanti dal vincolo della continuazione; censurate anche la determinazione della pena in relazione ai criteri dell'art. 133 c.p. e il diniego dei benefici (sospensione condizionale e non menzione). Il ricorrente contestava la mancata estensione delle attenuanti generiche ai reati satellite e rilevava carenze motivazionali sulla misura della pena e sulla valutazione della collaborazione/post-fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'incidenza delle circostanze attenuanti generiche sugli aumenti di pena operati per effetto della continuazione e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio su quel punto. Ha però rigettato le censure relative alla determinazione della pena base (ritenuta congrua) e ha ritenuto assorbita la doglianza relativa ai benefici (poiché dipendenti dalla determinazione complessiva della pena). La responsabilità penale è rimasta definitivamente accertata.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato: la sentenza lo utilizza per ricondurre le condotte imputate nella posizione di concorso tra amministratore di fatto e legale rappresentante.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000
Norma sulla frode fiscale richiamata per l'addebito dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e la dichiarazione di elementi passivi fittizi.
art. 10-quater, n. 2, D.lgs. 74/2000
Richiamato con riferimento all'omesso versamento all'erario mediante compensazioni di crediti IVA inesistenti (illecito tributario).
Utilizzata per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte di appello e per la conseguente riduzione della pena base.
Citato nelle censure difensive in relazione al trattamento sanzionatorio (criteri di determinazione della pena), ma la Cassazione non ha accolto la doglianza su questo punto.
Principio generale sulla funzione rieducativa della pena e sui criteri per la determinazione della pena; richiamato nella valutazione della congruità della pena base.
Norma centrale nel caso: la Corte di cassazione chiarisce che, in caso di continuazione, se le attenuanti generiche sono fondate su elementi soggettivi riferibili all'imputato devono poter essere applicate a tutti i reati uniti dalla continuazione; tuttavia il giudice può valutare separatamente l'incidenza della valutazione soggettiva sui singoli reati purché motivi adeguatamente l'omissione di estensione alle fattispecie satellite.
Norma sulla sospensione condizionale della pena richiamata tra i motivi di ricorso: la concessione è rimessa alla determinazione della pena definitiva, quindi la questione è stata assorbita dal rinvio sulla determinazione degli effetti della continuazione.
Norma sulla non menzione nella sentenza; il ricorso la invoca in relazione al diniego del beneficio, questione ritenuta assorbita dalla decisione sulla pena complessiva.
Richiamato in relazione ai benefici e alle condizioni per la loro applicazione, la valutazione rimane collegata all'esito del nuovo giudizio sul punto della continuità/attenuanti.
Norma relativa alla non menzione e alla sospensione condizionale citata nei motivi; la Cassazione ha ritenuto la questione assorbita e dipendente dalla rinnovata valutazione della pena.
Massime di principio
- Se le circostanze attenuanti generiche sono riconosciute in ragione di elementi soggettivi riferibili all'imputato, in presenza di continuazione il beneficio deve, in linea di principio, poter essere esteso anche ai reati satellite; se il giudice non intende estenderlo, deve motivare specificamente la scelta.
- La corte di merito può valutare separatamente l'incidenza delle attenuanti sui singoli reati anche in presenza di continuazione, ma l'omessa motivazione sulla mancata estensione costituisce vizio correggibile in cassazione.
- La congruità della pena base è valutabile sulla base della personalità dell'imputato, del ruolo ricoperto, della pervicacia della condotta e dell'entità del danno: il riconoscimento di attenuanti generiche non implica automaticamente la revisione della pena base, se ben motivata.
- La concessione di benefici (sospensione condizionale, non menzione) dipende dalla determinazione definitiva della pena; questioni su tali benefici possono risultare assorbite fino a quando non sia chiarita l'entità della pena complessiva.
- Per la difesa: quando si contesta la non estensione di attenuanti sui reati satellite è importante chiedere e ottenere una motivazione puntuale dalla corte di merito per evitare il rinvio; per il giudice di merito: è necessario esplicitare gli elementi che giustificano l'applicazione o la limitazione del beneficio a singole fattispecie.
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