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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20131/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione sportiva)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento per l’anno 2007, recuperando a tassazione maggior imponibile ai fini IRES/IRAP e IVA nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica di calcio, a seguito del disconoscimento della natura associativa non commerciale e della conseguente esclusione del regime agevolato. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 1, 2 e 3 della l. n. 398/1991, 148 TUIR e 4 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente invertito l’onere della prova: spettava all’associazione dimostrare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per il regime agevolato, non all’Ufficio contestarli. Contestava inoltre che la sola previsione statutaria delle clausole richieste bastasse, dovendo provarsi in concreto il rispetto delle prescrizioni associative, e censurava il mancato superamento del plafond, assumendo che dovessero computarsi tutti i proventi commerciali, incluse eventuali sopravvenienze attive e i proventi da sponsorizzazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura perché, sotto la veste della violazione di legge, l’Agenzia mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità. La CTR aveva accertato in fatto che l’Ufficio non aveva contestato l’attività concretamente svolta dall’associazione, né la genuinità della documentazione, e che i rilievi si erano limitati ad aspetti formali non idonei, da soli, a escludere i requisiti per il regime agevolato. Quanto al plafond, la Corte ha ribadito che vanno computati solo i proventi derivanti da attività commerciali, mentre quelli connessi agli scopi istituzionali o rientranti nelle specifiche previsioni agevolative non si conteggiano nel limite. La ricorrente non aveva inoltre riportato con sufficiente specificità gli atti impositivi e difensivi relativi alla ripresa contestata. L’Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere della prova: la Corte ribadisce che il contribuente deve provare i presupposti per fruire dell’agevolazione fiscale.

  • l. n. 398/1991, artt. 1 e 2

    La disciplina agevolativa per le associazioni sportive dilettantistiche si applica solo ai soggetti che rientrano nei presupposti previsti dalla legge e determina criteri speciali di quantificazione del reddito imponibile.

  • art. 2, comma 5, l. n. 398/1991

    "il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali"

    Ai fini del plafond e del reddito imponibile rilevano solo i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali.

  • art. 148 TUIR

    Le agevolazioni per gli enti associativi non commerciali presuppongono non solo la forma giuridica, ma anche l’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e il rispetto concreto delle clausole associative.

  • art. 4 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato insieme alle altre norme per sostenere la contestazione dell’applicazione del regime fiscale agevolato in materia IVA.

  • art. 25, comma 2, l. n. 133/1999

    Richiamato per escludere dal computo del plafond alcuni proventi rientranti nella previsione agevolativa, nella versione ratione temporis applicabile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte rileva che la censura, formalmente di violazione di legge, è in realtà diretta a contestare l’apprezzamento dei fatti e delle prove.

  • art. 274 c.p.c.

    Domanda di riunione disattesa perché i ricorsi riguardavano annualità d’imposta diverse.

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama la finalità di economia processuale, ma osserva che non era necessario disporre la riunione dei procedimenti, essendo le cause trattate nella stessa udienza.

Massime di principio

  • Per beneficiare del regime fiscale agevolato degli enti associativi non è sufficiente la veste formale o la sola previsione statutaria delle clausole richieste: occorre la prova dell’effettivo svolgimento, in concreto, dell’attività senza fine di lucro e del rispetto delle regole associative.
  • L’onere di provare i presupposti per l’accesso a un’agevolazione fiscale grava sul contribuente, ma, una volta che il giudice di merito abbia accertato in fatto la sussistenza di tali presupposti e la non contestazione della genuinità della documentazione, la censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
  • Ai fini del plafond previsto per il regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere considerati solo i proventi derivanti da attività commerciali; restano esclusi quelli connessi agli scopi istituzionali o comunque non rientranti nel novero dei proventi commerciali rilevanti.
  • Nel giudizio di legittimità, una doglianza formalmente incardinata come violazione di legge è inammissibile quando mira in sostanza a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
  • La mancanza di specificità del ricorso comporta inammissibilità quando il ricorrente non riproduce o non indica compiutamente gli atti e i documenti necessari a comprendere il contenuto delle contestazioni mosse in merito alla singola ripresa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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