Cassazione Civile, Ordinanza n. 01026/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente del consorzio aveva chiesto l’accertamento del diritto a percepire, a titolo di lavoro straordinario, il compenso per il prolungamento dell’orario di lavoro di 30 minuti per ogni giorno di effettiva fruizione dei buoni pasto, da quantificarsi in separato giudizio. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ma la Corte d’appello di Napoli l’aveva accolta, riconoscendo il diritto al compenso per il quinquennio anteriore alla ricezione, da parte del consorzio, dell’istanza di conciliazione. Il Comune di Napoli, subentrato nei rapporti del consorzio, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato in due profili: violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., art. 8 d.lgs. 66/2003 e art. 45, comma 2, CCNL Regioni ed enti locali 14.9.2000; nonché omesso esame di fatti decisivi. In sostanza il ricorrente contestava l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello sulla mancata fruizione della pausa pasto e sosteneva che la presenza di una disciplina normativa e contrattuale sulla pausa avrebbe dovuto indurre a ritenere non provato il fatto costitutivo del credito del lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere un riesame del fatto e della valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha escluso la pertinenza del richiamo all’art. 2697 c.c., perché la Corte territoriale non aveva invertito l’onere della prova ma aveva accertato in fatto la mancata predisposizione dei turni di sospensione dell’orario di lavoro. Ha escluso anche la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., trattandosi di censura alla valutazione del materiale probatorio e non di travisamento del contenuto oggettivo della prova o di attribuzione di efficacia legale a prove prive di tale valore. Ha inoltre osservato che l’esistenza di una disciplina di legge o di contratto collettivo sulla pausa non prova affatto che la pausa sia stata effettivamente concessa nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La norma sull’onere della prova non era stata violata, perché il giudice di merito non aveva posto a carico della parte onerata un fatto rimasto incerto, ma aveva accertato positivamente in fatto la mancata fruizione della pausa.
art. 115 c.p.c.
Il travisamento della prova è configurabile solo se il giudice percepisce in modo erroneo il contenuto oggettivo della prova; non quando si contesta la valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove non è sindacabile in cassazione, salvo che il giudice attribuisca valore di prova legale a mezzi che non lo hanno o viceversa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza formalmente prospettata come violazione di legge era in realtà diretta a contestare l’accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo relativo all’omesso esame di fatti decisivi è stato ritenuto privo di concreta illustrazione e quindi inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
art. 8 d.lgs. 66/2003
La previsione legale che impone una pausa minima di dieci minuti oltre le sei ore di lavoro non dimostra, da sola, che la pausa sia stata effettivamente rispettata nel caso concreto.
art. 45, comma 2, CCNL Reg. Enti locali 14.9.2000
L’esistenza dell’obbligo contrattuale di assicurare la pausa pasto non prova, di per sé, l’avvenuto adempimento di tale obbligo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell’esito del giudizio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito: se il nucleo della doglianza riguarda l’accertamento del fatto o la ponderazione delle prove, il ricorso è inammissibile.
- L’art. 2697 c.c. è violato solo quando il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata o decide la controversia ritenendo non provato un fatto che, invece, avrebbe dovuto considerarsi provato secondo la corretta regola di riparto; non quando il giudice accerta positivamente il fatto in contestazione.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il merito della valutazione probatoria: è configurabile solo in caso di travisamento del contenuto oggettivo della prova o di uso di un criterio legale di valutazione difforme da quello prescritto.
- La mera esistenza di una disciplina legale o contrattuale che impone un determinato obbligo non prova, da sola, che quell’obbligo sia stato adempiuto nel caso concreto; il relativo accertamento resta un fatto da dimostrare.
- La censura di omesso esame di fatti decisivi deve essere specificamente argomentata; una mera enunciazione in rubrica, priva di sviluppo critico, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
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