Sentenza n. 141/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto rettorale prot. n. -OMISSIS-, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata per la procedura selettiva per la copertura di un professore di prima fascia di Storia -OMISSIS- presso l’Ateneo resistente (allegato n. 1) di tutti i verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice della procedura (allegati nn. 2, 3 e 4) della mancata esclusione del-OMISSIS- e della delibera di chiamata adottata dal Consiglio di Dipartimento n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale di approvazione degli atti della commissione giudicatrice, verbali della procedura selettiva, mancata esclusione del candidato vincitore e delibera dipartimentale di chiamata per un posto di professore di prima fascia
Esito
Favorevole al resistente (università e vincitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato, in primo luogo, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato vincitore ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 in relazione a diversi titoli di servizio e didattici, sostenendo che le inesattezze avrebbero dovuto comportarne l'esclusione dalla procedura. In secondo luogo, ha dedotto l'illegittimità della valutazione comparativa, lamentando la mancata adeguata valorizzazione della propria attività didattica, organizzativa e istituzionale, l'insufficiente predeterminazione dei criteri di valutazione e l'assenza di una graduazione o ponderazione dei criteri e dei relativi titoli. Ha inoltre censurato l'asserita mancanza di una reale comparazione tra i candidati e la sopravvalutazione della produzione scientifica del vincitore, a discapito dei titoli curriculari della ricorrente, nonché una presunta incoerenza tra giudizi individuali e giudizio collegiale.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto alla contestata falsità delle autocertificazioni, ha escluso che le dichiarazioni integrassero un mendacio tale da imporre l'esclusione automatica. Le difformità riguardavano imprecisioni nominalistiche, dati marginali o non decisivi e incarichi comunque riconducibili a un nucleo oggettivo di verità, come il conferimento dell'incarico o l'effettivo svolgimento di attività formative, pur eventualmente descritte in modo inesatto. Il giudice ha distinto la falsità, relativa a fatti privi di corrispondenza nella realtà, dalla mera omissione o inesattezza di informazioni, precisando che non ogni difformità rispetto al dato storico determina l'espulsione dalla procedura. Ha inoltre rilevato che i titoli contestati avevano avuto un peso secondario rispetto alla produzione scientifica, sulla quale la commissione aveva fondato in larga misura il giudizio comparativo. Quanto ai criteri, il TAR ha ritenuto sufficiente il rinvio operato dalla commissione ai criteri del bando e all'art. 19 del regolamento di Ateneo, senza che fosse necessario predisporre griglie numeriche, pesi ponderali o un ordine rigido di rilevanza per ciascun parametro. Quanto alla comparazione, dai giudizi individuali e collegiali emergevano elementi chiaramente favorevoli al vincitore, soprattutto per la produzione scientifica, mentre la prevalenza della ricorrente in alcuni titoli didattici, organizzativi e istituzionali risultava comunque riconosciuta. La maggiore analiticità della valutazione scientifica era ritenuta coerente con l'art. 19 del regolamento e con la natura della selezione per professore di prima fascia. Il giudice ha ribadito che le valutazioni della commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per vizi estrinseci, manifesta erroneità, irragionevolezza, illogicità, incompletezza, contraddittorietà o disparità evidenti, non ravvisati nel caso concreto. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
d.P.R. n. 445/2000
Le dichiarazioni sostitutive non veritiere possono giustificare l'esclusione dalla procedura, ma occorre distinguere il mendacio su fatti inesistenti dalle mere inesattezze, omissioni o imprecisioni non decisive; non ogni difformità dal dato storico determina automaticamente l'espulsione.
art. 8 del bando
La disposizione prevedeva la definizione, da parte della commissione, dei criteri di valutazione; il TAR ha ritenuto adempiuto tale obbligo mediante il rinvio ai criteri del bando e al regolamento di Ateneo.
art. 19 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori universitari
Modalità di svolgimento della valutazione
La disposizione disciplina prioritariamente la valutazione della produzione scientifica, specificandone i profili di analisi, e prevede successivamente la valutazione degli altri titoli; da ciò può ricavarsi una priorità logica della produzione scientifica, pur nell'equilibrio complessivo con gli altri elementi curriculari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per professori universitari, la falsità dichiarativa che impone l'esclusione riguarda l'affermazione di fatti privi di corrispondenza nella realtà; le mere imprecisioni, omissioni o inesattezze descrittive, specie se marginali e non decisive ai fini della valutazione o della partecipazione, non determinano automaticamente l'espulsione del candidato.
- La commissione di una procedura selettiva universitaria può adempiere all'obbligo di predeterminazione dei criteri mediante il rinvio puntuale ai criteri contenuti nel bando e nel regolamento di Ateneo, senza essere necessariamente tenuta a predisporre griglie numeriche, pesi ponderali o un ordine rigido di rilevanza per ogni singolo criterio.
- Nella valutazione comparativa per un posto di professore universitario, quando dai giudizi individuali e collegiali emergono elementi significativamente favorevoli a un candidato, il raffronto tra tali giudizi può essere sufficiente a motivare la prevalenza senza una motivazione ulteriore e autonoma sulla scelta finale; una motivazione comparativa più analitica è necessaria soprattutto quando i valori dei candidati risultano sostanzialmente equivalenti.
- La valutazione della produzione scientifica nelle procedure per professore di prima fascia può assumere una priorità logica rispetto alla valutazione degli altri titoli, purché tale prevalenza sia coerente con la disciplina della procedura e con una motivazione complessiva, senza rendere irrilevanti gli ulteriori elementi curriculari.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni qualitative delle commissioni per il reclutamento dei professori universitari resta estrinseco e non può sostituire il giudizio tecnico della commissione; sono rilevanti soltanto vizi formali del procedimento valutativo o vizi contenutistici manifesti, quali erroneità, irragionevolezza, illogicità, incompletezza, contraddittorietà o disparità evidenti desumibili dagli atti.
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