Cassazione Civile, Ordinanza n. 15181/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello meramente apparente perché priva di un reale confronto con le prove testimoniali e documentali richiamate in causa, in particolare con l'atto di cessione di quote del 18 febbraio 2005. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con assorbimento del secondo motivo e rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame.
Esito
Favorevole al ricorrente (mutuante)
La controversia
Un soggetto aveva consegnato a un proprio congiunto un assegno bancario di euro 50.000, poi incassato dal destinatario senza restituzione. Il creditore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per la restituzione della somma, assumendo che si trattasse di un mutuo. Il debitore aveva proposto opposizione sostenendo che la somma non fosse stata prestata a mutuo, ma corrispondesse invece al pagamento di una pretesa cessione di quote sociali avvenuta in precedenza, alla quale il creditore sarebbe rimasto estraneo. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo provata la dazione e il titolo del mutuo anche attraverso prove testimoniali. La corte d'appello aveva invece accolto il gravame dell'opponente, affermando che la sola consegna dell'assegno non bastasse a provare il titolo del mutuo e che il creditore non avesse dimostrato il fondamento della propria pretesa. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza per motivazione apparente e, dall'altro, la violazione delle regole sull'onere della prova in tema di mutuo e restituzione di somme di denaro.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Chi agisce per la restituzione di somme date a mutuo deve provare i fatti costitutivi della domanda, quindi non solo la consegna del denaro ma anche il titolo da cui deriva l'obbligo di restituzione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla quando la motivazione sia mancante o solo apparente, cioè quando non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 111 Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale, con nullità in caso di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente integra un vizio deducibile come nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non sono ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 156, comma 3, c.p.c.
La nullità non va dichiarata quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo, ma ciò non salva una motivazione che non renda percepibile il fondamento della decisione.
Massime di principio
- In tema di ripetizione di somme asseritamente date a mutuo, l'attore deve dimostrare sia la concreta dazione sia la causa giuridica che la sorregge; la mera consegna di un assegno o di denaro non basta, di per sé, a provare il mutuo.
- Se il convenuto ammette di avere ricevuto la somma ma ne contesta il titolo, il giudice deve valutare le circostanze del caso e non può limitarsi a negare la domanda per carenza di prova del mutuo senza confrontarsi con gli elementi che possano giustificare la trattenuta della somma.
- La motivazione è solo apparente quando, pur formalmente esistente, non espone alcun effettivo ragionamento decisionale e non consente di capire quali prove siano state considerate e perché siano state ritenute decisive.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare singolarmente ogni argomento delle parti, ma deve indicare gli elementi di fatto e di diritto effettivamente posti a base della decisione, specie quando riformi integralmente la sentenza di primo grado.
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione resta confinato al rispetto del minimo costituzionale e alla verifica della presenza di una motivazione non meramente apparente, perplessa o incomprensibile.
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