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Sentenza

Sentenza n. 225/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia a. della nota prot. n. -OMISSIS- del 14/09/2023 emessa dall’ Istituto Comprensivo “-OMISSIS- -OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, avente ad oggetto assegnazione ore di sostegno; b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202304030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno scolastico al minore per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'atto con cui l'amministrazione scolastica aveva assegnato al minore 18 ore settimanali di sostegno, ritenute insufficienti rispetto alla patologia e all'orario complessivo di frequenza scolastica, pari a 25 ore settimanali. Sono state dedotte violazioni degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., degli artt. 4, 12, 13 e 40 l. 104/1992, del d.lgs. 66/2017, dell'art. 40 l. 449/1997, dell'art. 2, commi 413 e 414, l. 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, nonché dell'art. 3 l. 241/1990. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti e l'assegnazione di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza, sia per l'anno scolastico 2023/2024 sia per gli anni successivi. L'istanza cautelare era stata respinta; in prossimità dell'udienza pubblica la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'anno scolastico 2023/2024 era ormai concluso e gli atti impugnati riguardavano esclusivamente l'assegnazione del sostegno per tale annualità; pertanto, l'eventuale annullamento non avrebbe più procurato alcuna utilità concreta alla ricorrente. Il Collegio ha qualificato la fattispecie come sopravvenuto difetto di interesse, anziché cessazione della materia del contendere, e ha compensato integralmente le spese di lite. È stata inoltre disposta la tutela dei dati personali e sanitari mediante oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La controversia in materia di sostegno scolastico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativa ai pubblici servizi.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La ricorrente ha dedotto la situazione di handicap grave del minore quale presupposto della richiesta di un numero maggiore di ore di sostegno.

  • artt. 2, 3, 34 e 38 Cost.

    Sono stati invocati a tutela dei diritti fondamentali della persona con disabilità e del diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica; il giudice non ne ha esaminato il merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • artt. 4, 12, 13 e 40 l. 104/1992

    Sono stati indicati quali parametri normativi della tutela scolastica e dell'integrazione della persona con disabilità; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • d.lgs. 66/2017

    È stato invocato in relazione all'organizzazione del sostegno scolastico e all'inclusione degli studenti con disabilità; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 40 l. 449/1997

    È stato dedotto quale parametro della disciplina relativa all'assegnazione del sostegno; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 2, commi 413 e 414, l. 244/2007

    È stato invocato, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, in relazione alla quantificazione del sostegno scolastico; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato dedotto per contestare il difetto di motivazione dell'atto di assegnazione; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per la definizione del giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato tra le disposizioni processuali applicate alla definizione della controversia.

Massime di principio

  • Quando gli atti impugnati riguardano l'assegnazione del sostegno scolastico per un'annualità ormai conclusa, l'annullamento non è idoneo a procurare un'utilità concreta e attuale per quella stessa annualità; il ricorso diviene pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La conclusione dell'anno scolastico determina il venir meno dell'interesse alla decisione quando la domanda giudiziale è riferita esclusivamente agli atti di assegnazione del sostegno relativi a quell'anno e non residuano utilità attuali derivanti dall'eventuale annullamento.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseRiparto di giurisdizione

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