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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32204/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, nato a Reggio Emilia il 28 giugno 1994, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 23 gennaio 2026 con cui il GIP del Tribunale di Ravenna, all'esito del giudizio definito con rito del patteggiamento, gli aveva applicato la pena concordata per plurime violazioni della legge sugli stupefacenti e per il reato di evasione. La difesa ha dedotto carenza di motivazione in ordine alla verifica dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza proposta non rientra tra quelle ammissibili. Inoltre, la censura è stata ritenuta comunque infondata, poiché la sentenza impugnata, richiamando l'esito delle indagini, aveva evidenziato l'assenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte ha infine rilevato che l'inammissibilità doveva essere dichiarata de plano, secondo il modello procedimentale previsto per i ricorsi contro le sentenze di applicazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che il motivo dedotto rientrasse tra quelli tassativamente proponibili contro una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ha aggiunto che, in ogni caso, dalla sentenza impugnata risultava verificata l'assenza di cause di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. L'inammissibilità è stata dichiarata de plano. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    La disposizione delimita tassativamente i motivi deducibili con ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte richiama l'obbligo di verificare l'eventuale presenza di cause di proscioglimento immediato; nel caso concreto ha ritenuto che tale verifica risultasse dalla sentenza impugnata mediante il richiamo all'esito delle indagini.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    la dichiarazione senza formalità

    Prevede, per il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione de plano dell'inammissibilità quale modello procedimentale applicabile.

  • art. 616 c.p.p.

    La decisione applica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • legge n. 103 del 2017

    È richiamata quale fonte dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; una doglianza relativa alla carenza di motivazione sulla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se non riconducibile a tali categorie, è inammissibile.
  • Nel procedimento di patteggiamento, la verifica dell'eventuale immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. può risultare adeguatamente espressa anche mediante il richiamo all'esito delle indagini, quando da tale richiamo emerga l'assenza di cause di proscioglimento.
  • L'inammissibilità del ricorso contro una sentenza di applicazione della pena deve essere dichiarata de plano, senza formalità, secondo il modello procedimentale previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioEvasioneRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale

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