Sentenza n. 7771/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 2025/33 dell’8 settembre 2025 della Ambasciata d’Italia a Zagabria, recante diniego di visto d'ingresso per motivi di lavoro autonomo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d’ingresso per motivi di lavoro autonomo adottato dall’Ambasciata d’Italia a Zagabria
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto richiesto per svolgere in Italia attività professionale di consulenza nel settore della tecnologia informatica. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e dell’Allegato A, punto 7, del d.m. n. 850/2011, nonché dell’art. 6 della l. n. 241/1990 in tema di soccorso istruttorio. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, insufficienza e illogicità della motivazione. In particolare, ha contestato che, a fronte di una situazione documentale complessa, l’autorità consolare non avesse attivato un colloquio consolare, il contraddittorio procedimentale o il soccorso istruttorio per consentire la rettifica dell’attestazione della Camera di commercio e l’integrazione della documentazione bancaria relativa ai redditi dichiarati, con particolare riferimento al contratto Voximplant. Nel corso del giudizio ha inoltre rappresentato la stipula di un nuovo contratto di consulenza, di durata iniziale triennale, con compenso mensile di euro 4.000.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il diniego. Ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di istruttoria, rilevando che, in presenza di un quadro documentale e fattuale complesso e difficilmente interpretabile, l’autorità consolare avrebbe dovuto attivare il colloquio consolare previsto dall’art. 4, comma 2, del d.i. n. 850/2011, il contraddittorio procedimentale e l’eventuale soccorso istruttorio documentale, anche in applicazione dei doveri di buona fede e correttezza nei rapporti tra amministrazione e privato. Tali strumenti avrebbero consentito di chiarire o rettificare l’attestazione camerale e di integrare la documentazione bancaria sui redditi dichiarati. Il giudice ha inoltre attribuito rilievo alla sopravvenuta stipula del nuovo contratto di consulenza, ritenendo che l’amministrazione, nel riesercizio del potere, debba considerare le circostanze sopravvenute idonee a modificare la situazione giuridica dell’interessato e potenzialmente rilevanti per una nuova valutazione. L’annullamento non comporta l’accertamento del diritto al rilascio del visto né la declaratoria della sussistenza dei relativi presupposti: resta riservata all’autorità consolare, all’esito di una rinnovata istruttoria in contraddittorio, la valutazione sull’affidabilità e genuinità della finalità del soggiorno e sull’eventuale rischio di abuso del titolo di ingresso. Ogni ulteriore censura è stata assorbita. L’amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 26 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato quale disciplina del visto e dell’ingresso per lavoro autonomo; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 4 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato quale parametro per la valutazione dell’affidabilità e genuinità della finalità del soggiorno e dell’eventuale rischio di abuso del titolo di ingresso.
art. 39 d.P.R. n. 394/1999
Richiamato quale disciplina regolamentare applicabile alla richiesta di visto per lavoro autonomo; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 5 d.P.R. n. 394/1999
Richiamato quale parametro per la valutazione dell’affidabilità e genuinità della finalità del soggiorno e dell’eventuale rischio di abuso del titolo di ingresso.
art. 4, comma 2, d.i. n. 850/2011
Impone, secondo la decisione, il riferimento al colloquio consolare quale strumento istruttorio attivabile in presenza di un quadro documentale complesso e difficilmente interpretabile.
Allegato A, punto 7, d.i. n. 850/2011
Richiamato quale disciplina delle diverse tipologie di visto, inclusa quella per lavoro autonomo.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Esprime il principio di buona fede e correttezza nei rapporti tra pubblica amministrazione e amministrati, che nel caso concreto imponeva un approccio istruttorio e interlocutorio adeguato alla complessità della documentazione.
art. 6 l. n. 241/1990
È stato interpretato come fondamento dell’eventuale soccorso istruttorio documentale volto a chiarire o integrare la documentazione prodotta dal richiedente.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato per la fissazione dell’udienza di merito in luogo della prosecuzione della fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando una domanda di visto per lavoro autonomo presenta un quadro documentale e fattuale complesso o difficilmente interpretabile, l’autorità consolare deve svolgere un’istruttoria adeguata e può essere tenuta ad attivare il colloquio consolare, il contraddittorio procedimentale e il soccorso istruttorio documentale, in applicazione dei doveri di buona fede e correttezza dell’amministrazione.
- L’annullamento del diniego di visto per difetto di istruttoria non comporta l’accertamento del diritto al rilascio del visto quando residuano valutazioni discrezionali sull’affidabilità e genuinità della finalità del soggiorno e sul rischio di abuso del titolo di ingresso.
- Nel giudizio amministrativo relativo a una posizione personale connessa a diritti fondamentali, il sindacato può assumere una prospettiva dinamica e orientata al rapporto sostanziale: l’amministrazione, nel riesercizio del potere conseguente all’annullamento, deve considerare le circostanze sopravvenute rilevanti per la situazione dell’interessato, anche se non esistenti al momento dell’adozione dell’atto annullato.
- Il rilievo delle sopravvenienze nel riesercizio del potere non elimina la discrezionalità dell’amministrazione competente né consente al giudice amministrativo di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa o di svolgere un sindacato esteso al merito.
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