Regolamento (UE) 2025/37
Regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento amplia il quadro europeo di certificazione della cibersicurezza del regolamento (UE) 2019/881 ai servizi di sicurezza gestiti, con l’obiettivo di rafforzarne affidabilità, qualità e riconoscibilità nel mercato interno. Vengono introdotte definizioni specifiche, obiettivi di sicurezza dedicati, livelli di affidabilità e regole di valutazione e controllo della conformità anche per questi servizi. Il testo rafforza il ruolo di ENISA, disciplina la consultazione degli stakeholder e chiarisce il coordinamento con i sistemi nazionali di certificazione.
Modifica il regolamento (UE) 2019/881 per introdurre nel quadro europeo di certificazione della cibersicurezza i servizi di sicurezza gestiti.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea, ed è rilevante anche ai fini del SEE, ai prodotti TIC, ai servizi TIC, ai processi TIC e, novità centrale, ai servizi di sicurezza gestiti. Incide su fabbricanti, fornitori, organismi di valutazione della conformità, autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza, ENISA, Commissione e soggetti pubblici/privati che acquistano o utilizzano tali servizi; riguarda inoltre i rapporti con i sistemi nazionali di certificazione, che cessano di produrre effetti per i prodotti/servizi/processi coperti da un sistema europeo. Non si applica oltre i limiti del regolamento modificato e non disciplina in modo autonomo tutti i profili di cibersicurezza, ma integra il quadro del regolamento (UE) 2019/881.
Modifica del regolamento (UE) 2019/881 per i servizi di sicurezza gestiti
Il regolamento (UE) 2025/37 interviene sul regolamento (UE) 2019/881, che disciplina l’ENISA e il quadro europeo di certificazione della cibersicurezza, per includere espressamente i servizi di sicurezza gestiti tra gli oggetti della certificazione europea. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la resilienza dell’Unione agli attacchi informatici, migliorare il funzionamento del mercato interno e offrire al mercato criteri più affidabili di qualità e sicurezza per servizi particolarmente sensibili e strategici.
Finalità e contesto sistematico
Il testo si colloca nel più ampio quadro delle politiche UE in materia di cibersicurezza, in coordinamento con il regolamento (UE) 2024/2847 sulla ciberresilienza e con la direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2). I considerando sottolineano che i fornitori di servizi di sicurezza gestiti svolgono un ruolo essenziale nella prevenzione, rilevazione, risposta e ripresa dagli incidenti, ma sono anche esposti a rischi elevati per la loro integrazione nelle attività dei clienti. La certificazione è quindi concepita come strumento di fiducia, di selezione dei fornitori e di riduzione della frammentazione normativa.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le modifiche riguardano i prodotti TIC, i servizi TIC, i processi TIC e, soprattutto, i servizi di sicurezza gestiti. La nozione di servizio di sicurezza gestito viene definita come un servizio reso a terzi che consiste nello svolgimento di attività o nell’assistenza ad attività connesse alla gestione dei rischi di cibersicurezza, includendo esempi quali gestione degli incidenti, test di penetrazione, audit di sicurezza e consulenza tecnica. Le nuove regole incidono su fabbricanti e fornitori, su chi richiede o detiene una certificazione, sugli organismi di valutazione della conformità, sulle autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza, sulla Commissione e sull’ENISA.
Quadro europeo di certificazione e ruolo di ENISA
Il regolamento riscrive l’articolo 46 del regolamento (UE) 2019/881 per confermare che il quadro europeo di certificazione mira a creare un approccio armonizzato a livello UE, migliorando le condizioni di funzionamento del mercato interno e la fiducia nel mercato unico digitale. ENISA vede ampliato il proprio ruolo: promuove l’uso della certificazione europea, contribuisce al quadro europeo, elabora orientamenti e buone pratiche e facilita la definizione di norme europee e internazionali. In caso di richieste della Commissione o dell’ECCG, ENISA prepara proposte di sistemi europei di certificazione e, per ciascuna proposta, istituisce un gruppo di lavoro ad hoc con la partecipazione, se del caso, di amministrazioni nazionali, istituzioni/organi/organismi UE e settore privato.
Procedura di adozione dei sistemi di certificazione
La Commissione, sulla base della proposta ENISA, può adottare atti di esecuzione istitutivi di un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza. Il regolamento chiarisce che, nella fase preparatoria, la consultazione degli stakeholder deve essere formale, aperta, trasparente e inclusiva. È inoltre introdotto l’articolo 49 bis, che rafforza l’informazione e il dialogo interistituzionale: la Commissione pubblica le richieste all’ENISA; Parlamento europeo e Consiglio possono chiedere informazioni trimestrali sui progetti di proposta; possono inoltre invitare Commissione ed ENISA a discutere questioni sul funzionamento dei sistemi di certificazione.
Obiettivi di sicurezza per i servizi di sicurezza gestiti
Una delle innovazioni centrali è l’inserimento dell’articolo 51 bis, che definisce gli obiettivi di sicurezza specifici per i sistemi europei di certificazione relativi ai servizi di sicurezza gestiti. Tali sistemi devono assicurare, se del caso:
- competenza, perizia ed esperienza adeguate del personale che presta il servizio;
- procedure interne idonee a garantire una qualità sufficiente e costante;
- protezione dei dati consultati, conservati, trasmessi o trattati;
- ripristino tempestivo della disponibilità e dell’accesso ai dati, servizi e funzioni in caso di incidente;
- controllo rigoroso degli accessi da parte di soggetti autorizzati;
- tracciabilità delle operazioni e delle persone che hanno avuto accesso ai dati o ai servizi;
- sicurezza by design e by default dei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC impiegati nella prestazione, con aggiornamenti di sicurezza e assenza di vulnerabilità note.
Livelli di affidabilità e valutazione della conformità
Il regolamento estende ai servizi di sicurezza gestiti i tre livelli di affidabilità del sistema europeo: "di base", "sostanziale" ed "elevato", parametrati al rischio dell’uso previsto. Per il livello "di base" è sufficiente, in linea generale, un riesame della documentazione tecnica; per il livello "sostanziale" sono richiesti almeno un riesame per escludere vulnerabilità note e un test sulle funzionalità di sicurezza; per il livello "elevato" è richiesta anche una valutazione della resistenza agli attacchi condotti da soggetti qualificati mediante test di penetrazione. L’autovalutazione della conformità è ammessa solo per i casi a basso rischio corrispondenti al livello "di base".
Effetti della certificazione, obblighi del fornitore e controllo successivo
Un prodotto, servizio, processo o servizio di sicurezza gestito certificato secondo un sistema europeo è considerato conforme ai requisiti del sistema. Il soggetto che presenta il servizio alla certificazione deve fornire tutte le informazioni necessarie all’autorità competente o all’organismo di valutazione della conformità. Il titolare del certificato deve segnalare eventuali vulnerabilità o irregolarità rilevate successivamente che possano incidere sulla conformità; le informazioni devono essere trasmesse senza ritardo all’autorità nazionale interessata.
Coordinamento con i sistemi nazionali e vigilanza
L’articolo 57 è modificato per stabilire che, per le categorie coperte da un sistema europeo, i corrispondenti sistemi nazionali cessano di produrre effetti dalla data fissata nell’atto di esecuzione. Gli Stati membri non possono istituire nuovi sistemi nazionali per prodotti, servizi, processi e servizi di sicurezza gestiti già coperti da un sistema europeo. Le autorità nazionali di certificazione rafforzano il controllo della conformità, la cooperazione reciproca e lo scambio di informazioni con la Commissione e con le altre autorità pubbliche competenti, anche in relazione a prodotti o servizi non conformi.
Revisione periodica e possibili sviluppi futuri
L’articolo 56, paragrafo 3, e l’articolo 67 sono aggiornati per prevedere una valutazione periodica dell’efficacia e dell’utilizzo dei sistemi europei di certificazione, nonché dell’eventuale necessità di rendere obbligatori specifici sistemi tramite diritto dell’Unione. La prima valutazione è richiamata come effettuata entro il 31 dicembre 2023 e le successive devono avvenire almeno ogni due anni. La Commissione deve inoltre esaminare se siano necessari requisiti essenziali di cibersicurezza per l’accesso al mercato interno, al fine di evitare l’ingresso di prodotti e servizi non conformi ai requisiti di base.
Modifiche all’allegato sul soggetto di valutazione della conformità
L’allegato del regolamento (UE) 2019/881 è aggiornato per rafforzare i requisiti di indipendenza, imparzialità, assenza di conflitti di interesse e adeguatezza delle risorse degli organismi di valutazione della conformità e dei laboratori di prova. Viene ribadito che tali organismi devono essere terzi e indipendenti rispetto all’oggetto valutato e che le attività di consulenza sono incompatibili con l’indipendenza di giudizio richiesta.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si tratta quindi di una modifica normativa immediatamente vincolante, destinata a operare nel quadro del regolamento (UE) 2019/881 così come aggiornato.
Disposizioni principali
Estensione del quadro europeo ai servizi di sicurezza gestiti
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 è modificato per includere espressamente i servizi di sicurezza gestiti nel quadro europeo di certificazione della cibersicurezza, insieme a prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC, con finalità di armonizzazione e prevenzione della frammentazione del mercato interno.
Nuove definizioni e adeguamento terminologico
L’articolo 2 è modificato per ampliare le definizioni di sistema europeo/nazionale di certificazione e di certificato europeo di cibersicurezza ai servizi di sicurezza gestiti; è inserita la definizione di "servizio di sicurezza gestito" (art. 2, punto 14 bis), oltre all’aggiornamento di specifica tecnica, livello di affidabilità e autovalutazione di conformità.
Ruolo di ENISA e sviluppo di orientamenti
L’articolo 4, paragrafo 6, e l’articolo 8 sono riscritti per rafforzare la promozione della certificazione europea, la trasparenza e lo sviluppo di orientamenti, buone pratiche e standard europei/internazionali anche per i servizi di sicurezza gestiti; ENISA prepara inoltre proposte di sistemi di certificazione ai sensi dell’articolo 49.
Quadro europeo di certificazione e approccio armonizzato
Il nuovo articolo 46 stabilisce che il quadro europeo mira a migliorare il mercato interno e a creare un approccio armonizzato per prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC e servizi di sicurezza gestiti. Il quadro attesta la conformità a requisiti di sicurezza volti a proteggere disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati e, per i servizi di sicurezza gestiti, richiede anche continuità della prestazione e adeguata competenza del personale.
Programma di lavoro progressivo e criteri di inclusione
L’articolo 47 è modificato per includere nel programma di lavoro progressivo dell’Unione anche i servizi di sicurezza gestiti o le loro categorie; l’inclusione è giustificata, tra l’altro, dalla disponibilità di sistemi nazionali o internazionali, dal rischio di frammentazione e dagli sviluppi tecnologici.
Proposte di sistema, consultazione e gruppi ad hoc
L’articolo 49 prevede che ENISA prepari una proposta di sistema su richiesta della Commissione e possa farlo anche su richiesta dell’ECCG; la preparazione richiede consultazione formale, aperta, trasparente e inclusiva degli stakeholder. Per ogni proposta, ENISA istituisce un gruppo di lavoro ad hoc. La Commissione può adottare atti di esecuzione sulla base della proposta ENISA.
Informazione e consultazione istituzionale
È inserito l’articolo 49 bis, che impone la pubblicazione delle richieste della Commissione all’ENISA e prevede, su richiesta del Parlamento europeo e/o del Consiglio, informazioni trimestrali sui progetti di proposta e la possibilità di discutere con Commissione ed ENISA il funzionamento dei sistemi di certificazione.
Obiettivi di sicurezza specifici per i servizi di sicurezza gestiti
Il nuovo articolo 51 bis elenca gli obiettivi di sicurezza per i sistemi relativi ai servizi di sicurezza gestiti: competenza, perizia ed esperienza del personale; procedure interne adeguate; protezione dei dati; ripristino tempestivo di disponibilità e accesso; controllo degli accessi; tracciabilità delle operazioni; sicurezza by design e by default dei prodotti/servizi/processi TIC usati nella prestazione.
Livelli di affidabilità e requisiti di valutazione
L’articolo 52 estende ai servizi di sicurezza gestiti i livelli di affidabilità "di base", "sostanziale" ed "elevato", commisurati al rischio. Per ciascun livello sono previsti requisiti e attività di valutazione crescenti, fino al test di penetrazione per il livello elevato. L’autovalutazione è ammessa solo per il livello "di base".
Autovalutazione e dichiarazione UE di conformità
L’articolo 53 limita l’autovalutazione ai servizi a basso rischio corrispondenti al livello "di base"; il fornitore può rilasciare una dichiarazione UE di conformità assumendosi la responsabilità della conformità e deve mettere a disposizione dell’autorità nazionale la dichiarazione, la documentazione tecnica e le informazioni pertinenti, trasmettendone copia anche all’ENISA.
Contenuto minimo dei sistemi di certificazione
L’articolo 54 è aggiornato per imporre che il sistema definisca, tra l’altro, oggetto e ambito, criteri e metodi di valutazione, regole di controllo della conformità e conseguenze dell’inosservanza, nonché l’individuazione di sistemi nazionali o internazionali comparabili e il periodo di disponibilità della dichiarazione UE e della documentazione tecnica.
Effetti del certificato e obblighi di informazione sulle vulnerabilità
L’articolo 56 stabilisce che i prodotti, servizi, processi e servizi di sicurezza gestiti certificati sono considerati conformi ai requisiti del sistema. È rafforzato l’obbligo del richiedente di fornire tutte le informazioni necessarie e del titolare del certificato di segnalare vulnerabilità o irregolarità che incidano sulla conformità.
Coordinamento con i sistemi nazionali e vigilanza
L’articolo 57 dispone che i sistemi nazionali cessano di produrre effetti per i prodotti/servizi/processi/servizi di sicurezza gestiti coperti da un sistema europeo, dalla data prevista nell’atto di esecuzione; gli Stati membri non possono introdurre nuovi sistemi nazionali per categorie già coperte. L’articolo 58 rafforza i compiti di supervisione e cooperazione delle autorità nazionali di certificazione.
Procedure di applicazione e aggiornamento della governance
L’articolo 59 allinea le procedure di sorveglianza e applicazione agli obblighi di controllo della conformità e degli obblighi dei fabbricanti/fornitori; l’articolo 67 chiarisce che la valutazione del regolamento deve esaminare impatto, efficacia ed efficienza del titolo III e la possibile necessità di requisiti essenziali di cibersicurezza per l’accesso al mercato interno.
Modifiche all’allegato sui requisiti degli organismi di valutazione
L’allegato del regolamento (UE) 2019/881 è modificato per rafforzare indipendenza, assenza di conflitti di interesse, risorse e competenza degli organismi di valutazione della conformità e dei laboratori di prova, applicando tali requisiti anche ai servizi di sicurezza gestiti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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