Cassazione Penale, Ordinanza n. 34772/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza del 19 marzo 2026 del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, che aveva accolto solo in parte il reclamo contro l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara del 7 gennaio 2025. Il Tribunale aveva riconosciuto la liberazione anticipata per il semestre dal 17 maggio al 16 novembre 2022, con riduzione della pena di 45 giorni, e l’aveva negata per gli altri sette semestri richiesti, relativi al periodo dal 17 novembre 2019 al 16 novembre 2023. Il diniego era fondato sulle ripetute condotte di marcata aggressività tenute dal detenuto nell’istituto penitenziario e sull’elevato numero di sanzioni disciplinari, elementi ritenuti indicativi della mancata adesione all’opera rieducativa. In cassazione il ricorrente ha dedotto carenza o apparenza della motivazione, lamentando che le infrazioni disciplinari fossero state richiamate genericamente. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata e generica, in assenza di allegazioni specifiche capaci di evidenziare illogicità nella motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto esaustiva e priva di fratture logiche la valutazione del Tribunale di sorveglianza e manifestamente infondata la censura motivazionale, perché la deduzione sulla genericità del richiamo alle infrazioni disciplinari non era accompagnata da allegazioni puntuali idonee a indicare profili di illogicità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendovi elementi che escludessero la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Resta ferma la concessione di 45 giorni di liberazione anticipata per il semestre dal 17 maggio al 16 novembre 2022 e il diniego per gli altri sette semestri.
Norme richiamate
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. e che lo stesso, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere altresì condannato al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risultino elementi idonei a escludere la colpa nella causa d’inammissibilità, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Massime di principio
- È inammissibile la censura di carenza o apparenza della motivazione che si limiti a contestare genericamente il richiamo a infrazioni disciplinari, senza indicare in modo puntuale gli elementi dai quali deriverebbe un vizio logico del provvedimento impugnato.
- Nella valutazione della liberazione anticipata, condotte ripetute di marcata aggressività in ambito penitenziario e un elevato numero di sanzioni disciplinari possono essere valutati come elementi indicativi della mancata adesione all’opera rieducativa.
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