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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04823/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva assolto Samuel Mario Masala per il reato previsto dall'art. 336 c.p. per particolare tenuità del fatto, deducendo la violazione dell'art. 131-bis c.p. nella parte in cui il terzo comma esclude espressamente l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità alle ipotesi previste dagli artt. 336 e 337 c.p.; in sostanza il ricorrente sosteneva che, essendo quei reati espressamente indicati come ostativi, l'assoluzione per tenuità fosse erronea

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza del motivo. Il motivo è stato ritenuto infondato perché, successivamente alla proposizione del ricorso, la Corte costituzionale con sentenza n. 172 del 20 ottobre 2025 (pubblicata il 3 dicembre 2025) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 131-bis c.p. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 c.p. Per effetto dell'art. 30, comma 3, della legge n. 87/1953, la declaratoria di incostituzionalità produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione, con la conseguenza che quegli articoli non possono più essere considerati reati ostativi all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità. Per questi motivi la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile e lo ha respinto. Decisione resa il 22 gennaio 2026

Norme richiamate

  • art. 336 cod. pen.

    È il reato per cui l'imputato era stato assolto per particolare tenuità; originariamente rientrava tra le fattispecie indicate dal terzo comma dell'art. 131-bis come ostative alla causa di non punibilità, ma la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale quella parte dell'art. 131-bis rispetto a questo articolo

  • art. 337 cod. pen.

    Analogamente all'art. 336, era indicato dal terzo comma dell'art. 131-bis come reato ostativo; la pronuncia di incostituzionalità ha rimosso tale efficacia per questo articolo

  • art. 131-bis cod. pen. (terzo comma)

    Norma che escludeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ai reati indicati, tra cui gli artt. 336 e 337 c.p.; la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte relativa a quegli articoli, rendendo quindi non più applicabile l'esclusione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 172 del 20 ottobre 2025 (pubbl. 3 dicembre 2025)

    Pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 131-bis c.p. nella parte in cui riguarda gli artt. 336 e 337 c.p., eliminando l'ostatività di tali reati all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità

  • legge n. 87 del 1953, art. 30, comma 3

    Stabilisce che la dichiarazione di incostituzionalità produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale; tale regola è stata applicata per affermare che dall'evento pubblicazione l'esclusione prevista dall'art. 131-bis non opera più rispetto agli artt. 336 e 337 c.p.

Massime di principio

  • Quando la Corte costituzionale dichiara incostituzionale una disposizione che aveva creato un 'ostacolo' all'applicazione di una causa di non punibilità, tale ostacolo cessa di operare dalla data prevista dalla legge che disciplina gli effetti della sentenza costituzionale (in genere il giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 30 l. n.87/1953).
  • Un ricorso che si fondi sulla permanenza di un ostacolo normativo eliminato successivamente dalla Corte costituzionale può essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, se il mutamento giuridico fa venir meno il motivo del gravame.
  • Occorre sempre verificare la data di pubblicazione e l'entrata in efficacia della declaratoria di incostituzionalità per stabilire se ed in quale misura essa incida su decisioni già rese o su impugnazioni pendenti.
  • In situazioni analoghe, se la normativa originaria escludeva una causa di non punibilità per talune fattispecie e quella esclusione viene abrogata o dichiarata incostituzionale, il giudice deve riconoscere la possibilità di applicare la causa di non punibilità a quelle fattispecie dalla data di efficacia della pronuncia costituzionale.
  • I pubblici ministeri dovrebbero adeguare le prospettazioni di impugnazione alla giurisprudenza costituzionale intervenuta nel frattempo: un motivo fondato su una norma poi dichiarata incostituzionale rischia di essere inefficace.

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