Cassazione Penale, Sentenza n. 20749/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo (10/10/2023) che aveva confermato la condanna del Tribunale di Trapani (07/10/2022), dopo la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 629 c.p. e la contestazione del reato di cui all'art. 393 c.p., aggravato dall'art. 71 D.Lgs. 159/2011 e dalla recidiva qualificata ex art. 99, co. 4 c.p. Il ricorrente impugna per violazione dell'art. 500, co. 4 c.p.p. (acquisizione in dibattimento di precedenti dichiarazioni del teste assente per presunta intimidazione), per vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità in relazione alla deposizione del teste Gabriele, per violazione e illogicità nella negazione delle attenuanti generiche e nella determinazione della pena, e per carenza di motivazione circa la recidiva aggravata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione dell'art. 500, co. 4 c.p.p.) e ha assorbito gli altri motivi connessi. Ha osservato che la Corte di Appello non ha applicato correttamente il criterio richiesto per acquisire le dichiarazioni del teste assente: mancava l'indicazione di elementi concreti, precisi, obiettivi e persuasivi sintomatici dell'intimidazione subita dal teste. Le valutazioni della Corte di Appello (undici denunce, taglio delle ruote dell'auto, manoscritti) non sono state adeguatamente motivate e non hanno superato le inconsistenze e le affermazioni di non veridicità emerse in primo grado. Di conseguenza la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione.
Norme richiamate
art. 500 cod. proc. pen., comma 4
Per acquisire in dibattimento le dichiarazioni previamente rese da un teste assente per intimidazione sono necessari "elementi concreti" e sintomatici dell'intimidazione, connotati da precisione e persuasività; non sono sufficienti sospetti o timori soggettivi.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) e e)
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione invocati: violazione di legge e vizi di motivazione.
art. 629 cod. pen.
Articolo richiamato nella riqualificazione del fatto da cui è nata la condanna; la Corte di Cassazione ha annullato comunque per vizi procedurali relativi all'acquisizione delle dichiarazioni del teste.
art. 393 cod. pen.
Articolo relativo alla fattispecie per la quale è stata affermata la responsabilità; la Corte ha ritenuto che l'accertamento della responsabilità basato su dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 500 co.4 non fosse adeguatamente motivato.
art. 71 D.Lgs. 159/2011
Norma richiamata per l'aggravamento della pena; la sua applicazione è stata confermata nei gradi inferiori ma la Cassazione ha annullato la sentenza per motivi procedurali e di valutazione probatoria.
art. 99 cod. pen., comma 4
Riferimento alla recidiva qualificata contestata: la Corte ha rilevato carenza di motivazione complessiva dovuta al difetto di prova ritenuto relativo alle dichiarazioni del teste.
Massime di principio
- L'acquisizione in dibattimento di precedenti dichiarazioni di un teste assente per presunta intimidazione ex art. 500, co. 4 c.p.p. richiede elementi concreti, precisi, obiettivi e persuasivi che indichino la violenza, minaccia o altra pressione subita dal teste; meri sospetti o paure soggettive non sono sufficienti.
- La Corte d'Appello deve motivare con precisione quali siano gli elementi sintomatici dell'intimidazione e rispondere espressamente alle censure difensive che ne contestano la veridicità o l'attendibilità; l'assenza di tale motivazione può comportare annullamento e rinvio.
- Se in primo grado sono emerse valutazioni che indicano incoerenze, simulazioni o non veridicità di atti prodotti dalla persona offesa, il giudice che acquisisce tali atti ai fini probatori deve spiegare in modo puntuale perché li ritiene comunque significativi e attendibili.
- Quando la Corte di Cassazione accerta un vizio procedurale sulla valutazione probatoria primaria (es. ammissibilità di dichiarazioni), gli altri profili di doglianza relativi a responsabilità, pena o recidiva possono essere assorbiti e portare solo al rinvio per nuovo esame.
- In casi analoghi la difesa deve sollevare tempestivamente e con argomentazione puntuale la non ammissibilità o l'inattendibilità delle dichiarazioni acquisite, chiedendo al giudice di specificare gli elementi oggettivi e sintomatici dell'intimidazione; in mancanza di adeguata risposta è ragionevole prospettare ricorso per cassazione.
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